C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 126 del 07/04/2022 – Delibera – gara del 20/ 2/2022 BULTEI – ORISTANESE
gara del 20/ 2/2022 BULTEI - ORISTANESE
Il G.S. - richiamato, per la gara in epigrafe, il proprio provvedimento pubblicato nel C.U. n. 100 del 24.02.2022 con cui aveva rimesso gli atti alla Procura Federale affinché fossero accertati i fatti e le eventuali responsabilità relativi ai fatti, sfociati in un'aggressione fisica, avvenuti al termine dell'incontro, secondo quanto sommariamente descritto nel referto arbitrale; - rilevato che il Procuratore Federale Interregionale, in data 01.04.2022, ha rimesso a questo Giudice Sportivo gli esiti delle indagini compiute sui fatti testé citati; - considerato che le indagini dell'inquirente hanno portato ai seguenti risvolti accertativi: a) i protagonisti dell'alterco sono stati individuati nelle persone di Sanna Mario - dirigente dell'Oristanese - [aggredito] e Cosseddu Bastiano - dirigente del Bultei - [aggressore], entrambi però non iscritti nell'elenco di gara; b) Sanna Mario ha riferito al Procuratore che dopo che suo figlio, giocatore dell'Oristanese, alla fine della gara, aveva volontariamente rotto un vetro degli spogliatoi, prontamente risarcito, a suo dire, con euro 100,00 da un altro dirigente dell'Oristanese, Palmas Piero, un dirigente del Bultei [poi individuato in Bastiano Cosseddu], che pretendeva che l'arbitra mettesse a referto la rottura del vetro, dopo una breve discussione col Sanna, colpiva quest'ultimo con "un calcio e una manata alla tempia"; c) il riconoscimento dell'aggressore è avvenuto tramite la fotografia di Cosseddu Bastiano presente sul social Facebook, che la Procura Federale ha mostrato al Sanna, al Palmas (Dirigente dell’Oristanese intervistato dalla Procura Federale) ed alla stessa arbitra, i quali hanno confermato senza tentennamenti che quello raffigurato nella fotografia fosse Cosseddu Bastiano ed anche l'autore dei colpi inferti al Sanna; - rilevato che le indagini della Procura Federale non hanno confermato in toto quanto rassegnato dall'arbitra nel referto di gara; infatti, il Cosseddu non avrebbe sferrato un pugno al Sanna, come indicato in referto, ma uno "schiaffone" [quindi a mano aperta] e, soprattutto, il volto del Sanna, dopo avere ricevuto il colpo al viso, non sarebbe risultato ricoperto di sangue [il Sanna non ne fa cenno e neppure lo fanno i vari testi escussi, per altro tutti dell'Oristanese, che ben avrebbero potuto aggravare la posizione del Cosseddu confermando la presenza del sangue sul volto del Sanna ]; - rilevato che la Procura Federale non ha provveduto a escutere il Cosseddu, affinché potesse fornire una spiegazione dell'accaduto o magari scusarsi [anche ai fini dell'eventuale riconoscimento di una qualche attenuante ex art. 13 C.G.S.], ma che comunque l'azione violenta del Cosseddu, che è certamente accaduta, deve trovare adeguata risposta punitiva da parte di questo Giudice Sportivo, seppur manchino referti medici o ospedalieri cui fare riferimento per valutare la portata lesiva, o meno, dei colpi inferti dal Cosseddu al Sanna; - -rilevato, infine, che non può non essere punito con una ammenda [euro 200] anche la Società Bultei, per avere consentito che un suo dirigente non iscritto in elenco [Cosseddu] fosse presente negli spogliatoi e che in tale occasione commettesse l'atto violento sopra descritto, in considerazione anche del fatto che, essendo assente la forza pubblica, la responsabilità del mantenimento dell'ordine era da considerarsi demandata alla Società ospitante. Lo stesso vale in parte per l'Oristanese [euro 100], dato che anche un suo dirigente [Sanna], non presente nell'elenco di gara, si trovava a fine gara negli spogliatoi ed entrambi [Sanna e Cosseddu] si sono resi protagonisti della vicenda in parola. Per questi motivi DELIBERA - di inibire fino al 06.06.2022 Cosseddu Bastiano (Bultei); - di irrogare l'ammenda di euro 200,00 al Bultei; - di irrogare l'ammenda di euro 100,00 all'Oristanese.