C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 14/04/2022 – Delibera – gara del 5/ 4/2022 P.G.S. AUDAX – LA PALMA MONTEURPINU

gara del 5/ 4/2022 P.G.S. AUDAX - LA PALMA MONTEURPINU

Il Giudice Sportivo, - letto il ricorso del La Palma Monteurpinu; - letti gli atti ufficiali della gara in epigrafe; - considerato preliminarmente che il "reclamo" della A.S.D. La Palma Monteurpinu è inammissibile perché non contiene le cd. "conclusioni", ossia quale sia la domanda di giustizia rivolta a questo Giudice Sportivo con il ricorso. Nel caso di specie il limite del reclamo del La Palma Monteurpinu [cd.violazione del rapporto fra chiesto e pronunciato di matrice processual/civilistica cui si ispira il CGS applicato dalla FIGC: vd. infra ] è evidente, perché come testé marcato manca del tutto la richiesta a questo Giudice dell'emanazione di un provvedimento disciplinare [vedasi in merito: l'art. 1, commi 1 e 2 del C.G.S. della FIGC che impongono l'osservanza, tra le altre cose, del C.G.S. del CONI; l'art. 2, comma 2 del C.G.S. del CONI stabilisce che il processo sportivo deve essere ispirato al cosiddetto. "giusto processo" [art. 111 Cost.]; il comma 6 dello stesso art. 2 che dice che gli Organi della giustizia sportiva "conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile", compatibilmente con l'informalità propria del processo sportivo]; La questione non è di poco conto, perché la materia del contendere è regolata dal cd. principio dispositivo, per cui è necessario che nel reclamo sia espressamente specificato quale provvedimento si intenda ottenere dal Giudice Sportivo; Seppure rilevato che il reclamo del La Palma Monteurpinu, solo per quanto testé evidenziato, è inammissibile, ritiene, però, questo Giudice, dato il tenore delle lamentele della reclamante, di richiamare ancora una volta alcuni concetti relativi al significato che va dato al termine "impiego" di giocatori, come ha già deciso in suoi vari provvedimenti anche del recente passato: -considerato che la reclamante ha evidenziato che nella distinta della squadra avversaria erano stati "inseriti" tre e non due fuoriquota nati dal 01.01.2001, e ciò ai sensi del C.U. nº 16/2021 del C.R. Sardegna LND, portandosi ad interpretare che tale "inserimento" di tre e non due fuori quota in distinta sia in buona sostanza sinonimo di "impiego" in gara; - considerato che, dall'esame della distinta della P.G.S. Audax e del rapporto arbitrale, emerge che tra i giocatori ivi indicati quelli nati nel 2001 erano il n. 7 Farigu Michele, il n. 8 Aresti Alessandro e il n.14 Puddu Raffaele, ma solo due hanno partecipato alla gara de qua, cioè hanno giocato (segnatamente il n. 7, calciatore titolare e il n. 14, calciatore di riserva subentrato in campo nel corso della gara), a guisa che la Società P.G.S. Audax all'evidenza non ha commesso la violazione in ricorso, posto che col termine "partecipazione" o "impiego" di un calciatore alla gara, ora riferito ai fuori quota di cui alla pag.16 del C.U. citato del C.R. Sardegna LND, ma in generale a tutti i casi consimili, si intende "entrare in campo fosse anche da riserva ma giocare la partita" (vedasi, ex multis, delibera adottata da questo Giudice in merito alla gara Cardedu - Nuorese Calcio 1930, pubblicata sul C.U. nº 50 del 18.11.2021 e relativa a precedente perfettamente sovrapponibile a quello in esame) e non che il nome di un calciatore, magari anche squalificato, sia indicato in distinta ma questi non sia stato utilizzato in alcun modo nel corso della partita; P.Q.M. DELIBERA - di omologare la gara "P.G.S. Audax - La Palma Monteurpinu" col risultato di 3-3, maturato sul campo; - di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Società La Palma Monteurpinu; Dispone l’incamero del contributo.

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