C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 30/09/2021 – Delibera – gara del 26/ 9/2021 VIRTUS VILLAMAR – FC NURRI
gara del 26/ 9/2021 VIRTUS VILLAMAR - FC NURRI
Il Giudice Sportivo, -letto il referto arbitrale; -considerato che l'arbitra, al 41º minuto del 2º tempo, ha dovuto sospendere la gara per aver subito un’aggressione verbale e fisica da parte di Atzeni Marco, assistente di parte della FC Nurri, consistita, in prima battuta, in una violenta sequela di parole gravemente offensive e poi in una manata alla mandibola che le causava "dolore, stordimento e uno stato di terrore"; -considerato che l'arbitra dopo la gara si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Oristano, ove il medico di guardia le diagnosticava un "trauma facciale" (quindi una lesione in senso medico legale e giuridico) con una prognosi di dieci giorni. Considerato che: -la condotta violenta lesiva è punita con la sanzione minima di due anni di punizione ex art. 35 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva; -gli assistenti di parte sono posti al servizio dell'arbitra per aiutarla nella gestione della partita; -la violenza è stata subita da un arbitro donna in una partita di uomini che avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione e cautela nelle azioni e reazioni alle decisioni arbitrali; -la gravità dell'atto violento (trauma facciale con 10 giorni di prognosi), portano questo Giudice a punire severamente l'Atzeni. Considerato che la sospensione della gara è stata provocata da un tesserato del FC Nurri,
DELIBERA -la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 a favore del Virtus Villamar; -l'inibizione di Atzeni Marco fino al 31.12.2024 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione dalle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, ex art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27 gennaio 2016).