C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 14/10/2021 – Delibera – gara del 10/10/2021 MORES – CANIGA SASSARI

gara del 10/10/2021 MORES - CANIGA SASSARI

Il Giudice Sportivo, - riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Mohamed Sissoko, nato il 07.09.2000, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 2-1 per il Mores) nelle file della società Caniga Sassari, inserito in distinta con il n. 3, e che lo stesso subiva un provvedimento di ammonizione al 38º minuto del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti, che il predetto Mohamed Sissoko, non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame (10.10.2020) in favore della società Caniga Sassari; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Mohamed Sissoko (Caniga Sassari) ha dunque preso parte alla gara a margine senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto il combinato disposto dall'art. 39 e dall'art. 40 quater delle N.O.I.F., DELIBERA, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S, - di irrogare a carico della società Caniga Sassari la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 in quanto più favorevole alla società Mores e l'ammenda di € 50,00 per la continuazione nell'infrazione.

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