C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 21/10/2021 – Delibera – gara del 10/10/2021 ITTIRI SPRINT – NEW CODRONGIANOS

gara del 10/10/2021 ITTIRI SPRINT - NEW CODRONGIANOS

Il Giudice Sportivo, - letti gli atti di gara; - letto il reclamo ritualmente presentato dall'Ittiri Sprint; - considerato che la reclamante lamenta che la compagine avversaria nella partita in epigrafe avrebbe schierato, pur essendo in asserita posizione irregolare, il giocatore Ligas Nicola; - rilevato che il fatto in contestazione è relativo alla seguente fattispecie che così può essere sintetizzata:

  1. il giocatore Ligas, dalle risultanze acquisite dall'Ufficio Tesseramenti, è stato trasferito alla società New Codrongianos con deposito telematico della relativa richiesta in data 10.10.2021; b) l'art. 39, comma 4 delle N.O.I.F. prevede che l'utilizzo del calciatore oggetto di trasferimento: "è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento"; c) la partita in epigrafe è stata disputata il 10.10.2021 e vi ha partecipato il detto Ligas; d) la reclamante a tal guisa domanda l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 3 a 0 a carico del New Codrongianos, ai sensi dell'art. 10, comma 6 C.G.S.; - considerato che il 5º comma dell'art. 39 delle N.O.I.F. detta una sola sanzione tipica per la violazione de qua: l'ammenda; lasciando salva l'irrogazione di sanzioni più elevate, siccome previste dal C.G.S., alle ipotesi di "violazione più grave" rispetto a quella in esame; - considerato che la norma de qua prevede un fatto sanzionatorio tipico, come è stato quello commesso dal New Codrongianos con riferimento al giocatore Ligas, che trova specifica sanzione nell'ammenda alla società, non rilevando questo Giudice, nella denunciata mancanza del New Codrongianus, un fatto più grave da dover punire quindi più severamente e cioè con la perdita della gara ai sensi della richiesta della reclamante; - ritenuto che il reclamo ha sì correttamente evidenziato la violazione dell'art. 39 comma 4 delle NOIF da parte della New Codrongianus, errando però nel domandare a questo Giudice l'applicazione di una sanzione più grave dell'ammenda tipicamente prevista per questa violazione dal 5º comma dell'art. 39 delle NOIF, lo stesso reclamo non può che essere rigettato, con l'irrogazione d'ufficio all'Ittiri Sprint delle sanzioni a tal uopo previste dalle NOIF. DELIBERA di rigettare la domanda conclusiva formulata in reclamo; e nel merito: - di omologare la gara Ittiri Sprint - New Codrongianos con il risultato conseguito sul campo di 1 -2; - di irrogare ai sensi dell'articolo 39 comma 5 delle NOIF l'ammenda di € 600,00 a carico del New Codrongianos; Dispone l'incamero del previsto contributo versato dalla ricorrente.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it