C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 28/10/2021 – Delibera – gara del 23/10/2021 VILLASIMIUS – LA PALMA MONTEURPINU

gara del 23/10/2021 VILLASIMIUS - LA PALMA MONTEURPINU

Il Giudice Sportivo, visto il rapporto arbitrale, - riscontrato, dagli atti ufficiali, che il calciatore Cireddu Michele, nato il 04.02.1991, prendeva parte alla gara in esame (terminata col punteggio di 2-0 in favore del Villasimius) nelle file della società Villasimius, inserito in distinta con il nº14, e che lo stesso subiva un provvedimento di ammonizione al 29' del secondo tempo; - esperiti i dovuti accertamenti, in conseguenza del provvedimento a carico di calciatore non presente nei tabulati federali, rilevava, dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti, che il predetto calciatore non risultava regolarmente tesserato alla data di disputa della gara in esame in favore della società Villasimius; - acclarato, dalle risultanze degli atti ufficiali, che il calciatore Cireddu Michele ha dunque preso parte alla gara in epigrafe senza averne titolo, in posizione irregolare; P.Q.M., visto l'art. 39 delle N.O.I.F.; DELIBERA, ai sensi degli artt. 10 comma 6 e 66 comma 1/a, del C.G.S., - di irrogare a carico della società Villasimius la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore della società La Palma Monteurpinu; -di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale del Villasimius, Cinus Alessio, a tutto il 23.11.2021 per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un calciatore non tesserato.

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