C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 04/11/2021 – Delibera – gara del 31/10/2021 TUTTAVISTA GALTELLI – CANNONAU JERZU PICCHI

gara del 31/10/2021 TUTTAVISTA GALTELLI - CANNONAU JERZU PICCHI

Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale inviato dal direttore di gara ed il supplemento di rapporto allegato allo stesso, osserva: - che la gara in oggetto veniva sospesa al 44' 2t. a seguito di una forte spinta che il portiere della squadra del Cannonau Jerzu, Salis Simone, dava al direttore di gara, attingendolo al costato; - che lo stesso Salis Simone (nº1 Cannonau Jerzu) rivolgeva all'arbitro frasi irriguardose; - che nello stesso momento il direttore di gara veniva accerchiato dai giocatori del Cannonau Jerzu subendo una seconda spinta, stavolta ad opera del calciatore Calcagno Leonardo (nº16 Cannonau Jerzu);

- che mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, dopo aver fischiato la fine anticipata della gara al 44'del secondo tempo, il direttore di gara veniva colpito da una lattina di birra piena, lanciata da un sostenitore della squadra del Cannonau Jerzu, che lo attingeva ad un braccio causandogli forte dolore; - che, appena entrato dentro gli spogliatoi, veniva spinto nuovamente, ma alla schiena, dal calciatore Casu Simone (nº13 Cannonau Jerzu); - che i nominativi degli autori dei gesti sopra citati sono stati forniti al direttore di gara dal capitano della squadra del Cannonau Jerzu, dietro precisa richiesta dell'arbitro; - che la sospensione anticipata della gara, sul punteggio di 2-0 a favore della squadra del Tuttavista Galtellì, è stata provocata dal censurabile comportamento dei tesserati della società Cannonau Jerzu; - visto l'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA - di irrogare a carico della Società Cannonau Jerzu Picchi la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 a favore della Società Tuttavista Galtellì ed un'ammenda di euro 250,00 per il lancio di oggetti da parte dei sostenitori; - di squalificare il calciatore Salis Simone per 8 gare effettive; - di squalificare il calciatore Calcagno Leonardo per 8 gare effettive; - di squalificare il calciatore Casu Simone per 8 gare effettive.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it