C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/11/2021 – Delibera – gara del 7/11/2021 FER MASSENTI S.GIOVANNI – ANTIOCHENSE 2013
gara del 7/11/2021 FER MASSENTI S.GIOVANNI - ANTIOCHENSE 2013
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 45 del 11.11.2021, -letto il reclamo ritualmente presentato dalla Società A.S.D. Antiochense 2013 avverso la regolarità dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 5 - 0 in favore della Fer Massenti S.Giovanni), con il quale la ricorrente chiede che alla controparte sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver effettuato nel corso dell''incontro a margine un numero di sostituzioni superiore al massimo consentito, contravvenendo alle norme vigenti; - letti gli atti ufficiali; - rilevato dal rapporto arbitrale che la società Fer Massenti S.Giovanni effettuava effettivamente otto sostituzioni nel corso della gara in esame, in violazione di quanto stabilito al punto 8.3 del Comunicato Ufficiale nº 1 del Settore Giovanile e Scolastico 2021/2022, in base al quale "Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto"; - considerato che tale circostanza ha determinato una irregolarità della gara la cui responsabilità deve attribuirsi alla società Fer Massenti S.Giovanni; PQM, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Antiochense 2013, - di infliggere alla società Fer Massenti S.Giovanni la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3 in favore dell'Antiochense 2013. Si dispone la restituzione del contributo versato.