C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 25/11/2021 – Delibera – gara del 13/11/2021 CALCIO DECIMOPUTZU – MONASTIR KOSMOTO
gara del 13/11/2021 CALCIO DECIMOPUTZU - MONASTIR KOSMOTO
Il Giudice Sportivo, - visto il "reclamo" della SSD Calcio Decimoputzu; - letti gli atti di gara; - viste le controdeduzioni fatte ritualmente pervenire dalla A.S.D. Monastir Kosmoto, con le quali la Società resistente chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile poiché inficiato da evidenti vizi formali; - considerato che il Calcio Decimoputzu propone "reclamo" avverso la gara in epigrafe che va dichiarato hic et nunc inammissibile precludendone a questo Giudice l’esame nel merito; -considerato, infatti, che il reclamo doveva essere sottoscritto ai sensi dell'art. 49, comma 4 del C.G.S. "dalle parti o dai loro procuratori" (in conformità, peraltro con la costante giurisprudenza nel merito, non ultima la decisione n.12/2021 del Collegio di Garanzia del CONI del 05/02/2021), mentre il "reclamo" de quo è consistito in un mero messaggio PEC privo dell'allegato (id est il reclamo) firmato, anche digitalmente, da chi era titolato a rappresentare il Calcio Decimoputzu; P.Q.M. - dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Calcio Decimoputzu; - omologa la gara "Calcio Decimoputzu - Monastir Kosmoto" col risultato conseguito sul campo di 0 a 4 in favore del Monastir Kosmoto; Dispone l'incamero del contributo versato.