C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 10/12/2021 – Delibera – gara del 5/12/2021 CITTA DI SELARGIUS 1991 – SU PLANU CALCIO 1985
gara del 5/12/2021 CITTA DI SELARGIUS 1991 - SU PLANU CALCIO 1985
Il Giudice Sportivo, letto il rapporto del direttore di gara e i relativi supplementi, rileva che: - le due squadre si presentavano puntualmente al campo di gioco per la disputa della gara a margine e l'arbitro effettuava ritualmente l'appello alle ore 18,45 dopo che entrambe le compagini avevano regolarmente svolto il riscaldamento pre-gara; - all'ora prevista per la disputa della gara l'arbitro e la società Su Planu Calcio 1985 facevano ingresso sul terreno di gioco, tuttavia Schirru Velio, Presidente della società Città di Selargius 1991 inserito in distinta con funzioni di Dirigente addetto all'arbitro, comunicava al direttore di gara la decisione di non far disputare la gara alla propria squadra; - successivamente, il direttore di gara interloquiva col Dirigente accompagnatore ufficiale del Città di Selargius 1991, Mancini Simona, la quale, pur visibilmente sorpresa da quanto comunicato dal proprio Presidente, dichiarava la decisione da parte della sua squadra di sottostare alle disposizioni del signor Schirru Velio e quindi l'intenzione di non disputare la gara; - l'arbitro e la squadra del Su Planu Calcio 1985 aspettavano sino alle ore 19,45, ovvero la durata di un tempo di gara, prima di abbandonare l'impianto di gioco, nell'eventualità che la società Città di Selargius 1991 potesse ritornare sulle proprie decisioni, circostanza che non si verificava e che obbligava l'arbitro e la società ospitata a prendere atto dell'impossibilità di disputare la gara; Considerato che la responsabilità della mancata disputa della gara è da ascrivere senza dubbio alla decisione della società Città di Selargius 1991 e in particolare del suo Presidente Schirru Velio, di rinunciare alla disputa della stessa; Visto l'art. 53, comma 2 e 7, delle N.O.I.F.; Visti l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 10, commi 1 e 4 del C.G.S. DELIBERA -di irrogare a carico della società Città di Selargius 1991 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 in favore del Su Planu Calcio 1985, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 200,00 per prima rinuncia; -di inibire a tutto il 31.12.2021 il Dirigente Schirru Velio per violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine ai "principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".