C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 16/12/2021 – Delibera – gara del 8/12/2021 ARBUS CALCIO – ILVAMADDALENA 1903
gara del 8/12/2021 ARBUS CALCIO - ILVAMADDALENA 1903
Il Giudice Sportivo, - letto il referto arbitrale e gli atti di gara; - letto il reclamo interposto dall'Ilvamaddalena 1903 che lamenta la posizione irregolare del calciatore Brondani Da Luz Igor, poiché il suo tesseramento in capo all'Arbus Calcio sarebbe privo di validità, in quanto la documentazione di cessione da parte del Castiadas Calcio al detto Arbus Calcio sarebbe stata sottoscritta da soggetto non avente titolo, poiché inibito disciplinarmente; - lette le controdeduzioni dell'Arbus, con le quali si afferma che la pratica di tesseramento del Brondani è stata eseguita in forma telematica con firma elettronica entro i termini, quindi, si sostiene, in maniera del tutto regolare; - considerato che questo Giudice, per la stretta materia oggetto del reclamo dell'Ilvamaddalena 1903, è incompetente a decidere, giacché sul tesseramento del Brondani - valido o non valido che sia - può e deve decidere il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (art. 88 C.G.S.) e, solo all'esito del giudizio di detto Tribunale (art. 89 comma1 lett. B CGS), il Giudice Sportivo potrà assumere provvedimenti sul risultato e sulla omologazione o meno della gara in esame. P.Q.M. - visti gli artt. 88 e 89 CGS, sospendendo il giudizio sull'omologazione della gara, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - con richiesta di invio della relativa decisione a questo Giudice Sportivo affinché possa deliberare nel merito il reclamo avanzato dall'Ilvamaddalena 1903