C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 07/01/2022 – Delibera – gara del 18/12/2021 BOSA – GHILARZA
gara del 18/12/2021 BOSA - GHILARZA
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 68 del 23.12.2021, -letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società U.S. Ghilarza avverso la regolarità dell'incontro in intestazione (terminato con il punteggio di 5 - 0 in favore del Bosa), con il quale la ricorrente chiede che alla controparte sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per aver effettuato nel corso dell''incontro a margine un numero di sostituzioni superiore al massimo consentito, contravvenendo alle norme vigenti; -letti gli atti ufficiali; -lette le controdeduzioni depositate dal C.S. Bosa, nelle quali la controparte eccepisce, in primo luogo, in merito alla rituale proposizione del ricorso da parte del U.S. Ghilarza, a suo dire erroneamente depositato presso lo scrivente Giudice Sportivo Regionale, poiché di competenza del Giudice Sportivo Provinciale presso la Delegazione Provinciale di Oristano; in second'ordine il Bosa sostiene che l'irregolarità contestata sia da ritenere di tenue entità, e pertanto sanzionabile con provvedimento meno afflittivo di quello richiesto dalla ricorrente, in considerazione del fatto che la sesta e la settima sostituzione siano state effettuate nella parte finale della gara, sul risultato parziale di 4-0 in proprio favore; - considerato preliminarmente che l'eccezione mossa dal C.S. Bosa in merito all'errato deposito del ricorso è del tutto infondata, in quanto è pacificamente acclarato che la competenza sulle decisioni in ordine alla regolarità delle gare del Campionato Regionale Under 19 Juniores, organizzato e gestito dal Comitato Regionale Sardegna (CC.UU. nº 19 e 21 / 2021 C.R Sardegna LND), è demandata allo scrivente Giudice Sportivo Regionale, al quale il ricorso in esame è stato correttamente indirizzato, con deposito, nei termini, presso l'indirizzo PEC della sua segreteria; quanto al secondo punto delle predette controdeduzioni, le osservazioni in odine alla invocata "tenuità" della irregolarità commessa, risultano inconferenti ai fini della decisione sul gravame in esame; - riscontrato dal rapporto arbitrale che la società Bosa effettuava effettivamente sette sostituzioni nel corso della gara in esame, in violazione di quanto stabilito al paragrafo 23) del Comunicato Ufficiale nº 1 della Lega Nazionale Dilettanti 2021/2022, in base al quale "Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto". - considerato che tale circostanza ha determinato una irregolarità della gara la cui responsabilità deve attribuirsi alla società Bosa; PQM, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Ghilarza, di infliggere alla società Bosa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore del Ghilarza. Si dispone la restituzione del contributo versato.