C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 10/02/2022 – Delibera – gara del 5/ 2/2022 FRECCIA PARTE MONTIS – ABBASANTA
gara del 5/ 2/2022 FRECCIA PARTE MONTIS - ABBASANTA
Il Giudice Sportivo, -letto il referto arbitrale attestante che la gara a margine non ha potuto avere luogo per la mancata presentazione della Soc. Abbasanta; -accertato che la stessa gara è stata regolarmente posta in calendario nell'ora e nel luogo indicati nel referto; - considerato che la Società Abbasanta risulta rinunciataria; -visti gli artt.53, punti 2 e 7; 55,punto 1 delle NN.OO.II; -visto l'art.10, punti 1 e 4 del C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla Soc. Abbasanta le seguenti sanzioni: 1)-punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0a3; 2)-penalizzazione di un punto in classifica e contributo di euro 200,00 per 1º rinuncia. gara del 5/ 2/2022 TORRES - ARZACHENA ACADEMY C.S. Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale e gli atti ufficiali, osserva: -che la gara in epigrafe non è stata disputata, nonostante fossero presenti nell'ora e nel luogo fissati le due squadre e il direttore di gara; -che, nell'immediatezza dell'inizio della gara si aveva notizia di un gravissimo lutto che aveva colpito un calciatore della squadra dell'Arzachena Academy C.S.; -vista la memoria allegata al referto, firmata da entrambi i dirigenti responsabili delle due squadre, cui sono seguite le comunicazioni di conferma, con le quali entrambe le società si dichiaravano disponibili al recupero della gara in altra data;
-in considerazione dell’eccezionalità di quanto sopra rilevato e della comune volontà delle due società, DELIBERA il recupero della gara TORRES - ARZACHENA ACADEMY C.S. DEMENDANDO al Comitato Regionale della L.N.D. di stabilirne la fissazione.