C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 12/04/2022 – Delibera – Deferimento di Luca Fadda e A.S.D. Elmas C5 (procedimento prot. 6919/500 PFI 21-22)
Deferimento di Luca Fadda e A.S.D. Elmas C5 (procedimento prot. 6919/500 PFI 21-22)
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale: 1) il signor FADDA Luca, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società A.S.D. Elmas C5; 2) la Società A.S.D. Elmas C5; per rispondere: il Fadda: a) della violazione degli articoli 4 comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in data 14.2.2022 e 21.2.2022, nel commentare la riforma varata dalla Divisione Calcio a 5 relativa alla riduzione del numero di calciatori oriundi impiegabili nelle varie categorie nazionali a far data dalla stagione sportiva 2022/23, leso l’onore, il prestigio e la reputazione propri del Presidente e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5, mediante l’utilizzo delle seguenti frasi ed espressioni postate sul social media Facebook:”(…) se dall’anno prossimo l’attuale governance del Calcio a 5 con a capo il Presidente Bergamini ha deciso di discriminare gli atleti con le limitazioni in base a dove sei nato o dove sei stato formato (credo in contrasto con le regole CONI e soprattutto UEFA che per anni ha portato avanti lotta contro il razzismo e le discriminazioni), in panchina potranno andare solo allenatori nati e cresciuti in Italia o i tecnici potranno essere anche europei o addirittura extracomunitari ?”…” (post pubblicato in data 21.2.22); “Mamma mia come ritornare indietro nel tempo…questa riforma da sola non può che distruggere il movimento (…) A livello normativo qualcosa mi dice inoltre che stiamo creando una violazione del diritto allo sport dei cittadini italiani e di quelli che possono circolare liberamente per lavoro o studio. Respect, no to racism cit. UEFA” (post pubblicato in data 14.2.22); la Società A.S.D.Elmas Calcio C5; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli articoli 6 comma 2 e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, degli atti e comportamenti posti in essere dal signor Luca Fadda, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. I deferiti non hanno richiesto di essere sentiti, non hanno presentato deduzioni a difesa, né hanno chiesto di accedere a riti alternativi. Il giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale, che ha richiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere al Fadda la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre e alla Società Elmas C5 l’ammenda di € 600,00. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, ed in particolare le frasi postate dal Fadda sul social media Facebook, ritiene che nel comportamento di quest’ultimo non si ravvisi alcuna lesione dell’onore, del prestigio e della reputazione del Presidente e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5. Infatti le espressioni utilizzate dal deferito integrano gli estremi di una libera manifestazione del pensiero e dell’esercizio del diritto di critica. Sostanzialmente viene espresso un giudizio negativo sulla nuova normativa che privilegia l’impiego di calciatori e formati in Italia, diversamente da quanto previsto precedentemente in applicazione delle regole contro il razzismo e le discriminazioni; il tutto viene formulato con un frasario corretto, privo di qualsiasi contenuto ingiurioso ed offensivo. Il Tribunale pertanto, rilevato che dagli atti non emergono prove in ordine alla pronuncia di dichiarazioni lesive della reputazione di persone od organismi operanti nell’ambito di organismi federali, su parere difforme della Procura Federale, DELIBERA di prosciogliere Fadda Luca e Società A.S.D. Elmas C5 dalle violazioni loro rispettivamente ascritte.