F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0077/CFA pubblicata il 21 Aprile 2022 (motivazioni) – A.S.D. Pinturetta Falcor
Decisione/0077/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0094/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo De Zotti - Componente (relatore)
Giuseppe Castiglia – Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0094/CFA/2021-2022 avverso il proscioglimento della società A.S.D. Pinturetta Falcor deferita per la violazione dell’art. 6, comma 2, C.G.S. seguito proprio deferimento n.5869/240 pfi 21-22 PM/sds dell’11 febbraio 2022,
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 181, pubblicato il 14.03.2022
contro
la società A.S.D. Pinturetta Falcor, non costituita in giudizio;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza del 13.04.2022, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti e udito l’avv. Lorenzo Giua per la Procura;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia oggetto del presente reclamo, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche ha sanzionato il calciatore sig. Dragjoshi Avelino con la squalifica per quattro giornate; tanto in accoglimento del deferimento della Procura Federale avente ad oggetto il comportamento del calciatore appena citato, il quale, in occasione della richiesta di tesseramento per la società U.S. Pinturetta Falcor, ha sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veritiera, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere.
Con la medesima pronuncia, tuttavia, lo stesso Organo Giudicante ha escluso la sussistenza della contestata responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società US Pinturetta Falcor ASD per la condotta posta in essere dal suddetto calciatore, sulla base della seguente testuale motivazione: “La violazione contestata non è invece ascrivibile alla Società U.S. Pinturetta Falcor la cui richiesta di tesseramento del calciatore si era fondata sulla dichiarazione del medesimo, di per sé sufficientemente idonea a far ritenere soddisfatte le condizioni del tesseramento. Peraltro, non risulta in atti che il calciatore sia stato dalla Società deferita effettivamente impiegato”.
Secondo quanto ritenuto dal Giudicante di prime cure, pertanto, la società risulterebbe incolpevole poiché la dichiarazione resa dal calciatore, di per sé, avrebbe costituito elemento idoneo all’ottenimento del tesseramento, senza alcun onere in capo alla compagine.
La Procura federale contesta tale assunto e propone l’odierno reclamo chiedendo la riforma in parte qua della decisione e l’irrogazione alla società U.S. Pinturetta Falcor della sanzione dell’ammenda di € 500,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
La Società U.S. Pinturetta Falcor non si è costituita in giudizio.
Nell’udienza del 13 aprile 2022, svoltasi in videoconferenza, la parte presente ha insistito nelle domande in epigrafe e il reclamo è stato posto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come premesso in fatto, la richiesta di tesseramento del calciatore Dragjoshi Avelino e la relativa falsa dichiarazione risalgono al 2/08/2021. Sotto un profilo temporale, pertanto, i fatti in esame si sono perfezionati in data successiva rispetto all’entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.
1.1. Orbene, l’articolo 6 del codice, rubricato responsabilità delle società, al comma 2, prevede che le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2.
1.2. Ritiene, pertanto, il Collegio, di poter riaffermare i principi consolidati ai quali si è ispirata, anche recentemente, questa Corte su tale forma di responsabilità (cfr. Corte federale d’appello, Sez. 1^, n. 90/2019-2020 e, da ultimo, Sez. Un. n. 58/2021-2022).
In particolare è stato considerato che:
- la responsabilità oggettiva è l’architrave della giustizia sportiva; tale responsabilità è posta alla base di numerose decisioni emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la società di calcio risponde, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo (CFA n. 124/2015-2016);
- nell’ambito dell’ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell’attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti; l’ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie (CGF n. 56/2011-2012; CFA n. 78/2017-2018; CFA n. 33/2017-2018);
- tale responsabilità opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto; nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell’ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; del resto, lo stesso ordinamento civilistico conosce fattispecie di affermazione di responsabilità prescindendo dal dolo o dalla colpa, in considerazione del bene protetto o della natura intrinsecamente rischiosa dell’attività imprenditoriale esercitata (CGF n. 43/2011/2012);
- la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva; non trattandosi di culpa in vigilando è irrilevante che la società non abbia potuto impedire in alcun modo il fatto dannoso o che il relativo autore non abbia, in astratto, alcun collegamento con la squadra; la responsabilità non è esclusa anche nel caso in cui i comportamenti ritenuti illeciti siano stati commessi da un proprio tesserato in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società, anche laddove i medesimi comportamenti illeciti siano stati addirittura controproducenti per le sorti della società stessa; nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA nn. 68 e 69/2019-2020);
- la sussistenza di tale responsabilità non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati; e questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (CGF n.56/2011-2012);
- dal confronto tra l’art. 4, commi 2 e 3 del soppresso CGS e l’art. 6, commi 2 e 3 del CGS in vigore emerge la soppressione del termine “oggettivamente”; il nuovo art. 7 del CGS, che si applica a tutte le ipotesi di cui all’art. 6, rubricato “Scriminante o attenuante della responsabilità della società”, prevede che il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto FIGC. In attuazione di tale ultima disposizione, il Consiglio Federale ha approvato le linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie principi ai quali le società dovranno attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione”. Il rispetto delle linee guida consente di accertare un’assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali, da consentire da un esame concreto della fattispecie un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell’ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 c.c. al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell’elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, quindi, un’inversione dell’onere della prova, atteso che non è l’organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest’ultima, che per andare esente da responsabilità, deve provare l’assenza di colpa. (CFA, Sez. Un. n. 58/2021-2022);
- l’art. 6, commi da 2 a 4 del CGS in vigore configura un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. Il modello, sottoposto al vaglio del giudice, dovrà essere esaminato da quest’ultimo al fine di verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato. L’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria; si passa da una responsabilità oggettiva in senso stretto o assoluta a quella che si definisce “semi-oggettiva” o “aggravata”, perché a “colpa presunta”. La mancata adozione del modello organizzativo da parte della società, qualifica la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre laddove viene adottato se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo. (CFA, Sez. Un. n. 58/2021-2022);
2. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, non può dubitarsi che debba essere dichiarata la responsabilità della società in relazione al fatto contestato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del CGS, a nulla rilevando la circostanza, di mero fatto, del non essersi il sodalizio sportivo avvalso della prestazione sportiva del calciatore, ciò potendo al più incidere in relazione alla graduazione della sanzione.
2.1. In ogni caso, fermi i descritti principi in tema di responsabilità oggettiva o semi-oggettiva, nel caso di specie può invero comunque individuarsi un profilo di responsabilità colposa in capo alla società, consistente nel non avere operato il controllo sulla dichiarazione del calciatore, come invece, rileva la Procura, sarebbe stato ben possibile interpellando “preventivamente gli uffici della F.I.G.C, territoriali o nazionali, prima di richiedere il tesseramento del calciatore”.
In senso conforme questa CFA ha già avuto modo di pronunciarsi, proprio con i due precedenti citati in precedenza (CFA nn. 68 e 69/2019-2020), con i quali è stato rilevato (con riferimento a vicende sostanzialmente corrispondenti a quella ora in discussione), che “l’onere di verifica richiesto alla società” non fosse “inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore”.
2.2. In ciò risiede dunque, e in ogni caso, la responsabilità colposa della società, che ha dato corso alla richiesta di tesseramento del calciatore senza avere previamente verificato che la situazione dell’atleta fosse effettivamente quella dichiarata ai sensi dell’articolo 40, comma 6, delle NOIF.
3. Quanto alla determinazione della sanzione, deve osservarsi che, avuto riguardo alla condotta del calciatore connotata dalla asserita scarsa comprensione della lingua italiana, nonché alla limitata rilevanza del fatto, si ritiene congrua l’applicazione della sanzione di euro 250,00.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma in parte qua della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Pinturetta Falcor la sanzione dell'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori tramite PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce