F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 262/CSA pubblicata il 21 Aprile 2022 – ACN Siena 1904 S.r.l.

Decisione n. 262/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 253/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Stefano Toschei - Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 253/CSA/2021-2022, proposto dalla società ACN Siena 1904 S.r.l. in data 30 marzo 2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 269/DIV del 29.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 7.04.2022, il Dott. Stefano Toschei e udito l’Avv. Massimo Carignani per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società ACN Siena 1904 S.r.l. ha proposto reclamo, in data 30 marzo 2022, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Luca Andrea Crescenzi, in relazione alla gara Siena/Lucchese del 27 marzo 2022, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 269/DIV del 29 marzo 2022.

La decisione del Giudice Sportivo nei confronti del calciatore tesserato con la società ACN Siena 1904 S.r.l. è motivata come segue: “per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone lo colpiva con i tacchetti all’altezza della caviglia e della tibia con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione dell’art 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario” (così, testualmente, nel provvedimento sanzionatorio).

La società reclamante, nell’atto di reclamo, sostiene la erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo, tenuto conto che l’azione posta in essere dal calciatore del Siena si è compendiata in “uno scontro a livello di gioco, ma senza alcun attinenza nel voler mettere a rischio l'incolumità del giocatore avversario. A dimostrazione di tale spiegazione, si fa osservare che entrambi i calciatori sono finiti a terra ed anche il Crescenzi ha avuto la necessità di cure mediche” (così, testualmente, nella prima pagina dell’atto di reclamo).

Nello specifico la società reclamante ha segnalato, a conforto della prospettazione sopra evidenziata, che “Nello stesso referto arbitrale, peraltro, si evince che l'azione si è verificata nel tentativo di giocare il pallone” (così ancora, testualmente, nella prima pagina dell’atto di reclamo).

Tenuto conto, peraltro, che il calciatore della squadra avversaria co-protagonista del contrasto, sopra sinteticamente descritto, non ha subito danni fisici, atteso che egli è potuto rientrare subito in campo dopo l'intervento del massaggiatore e del medico, restando lontano dal campo di gioco appena 60 secondi (per come emerge dal referto arbitrale), la condotta del calciatore sanzionato non va, dunque, qualificata quale “condotta antisportiva”, con la naturale conseguenza che la sanzione deve essere sicuramente ridotta.

Esaminate le prospettazioni della società reclamante, il Collegio ritiene di non poterle condividere e, dunque, di dover confermare la correttezza della valutazione espressa dal Giudice sportivo, ritenendo congrua la sanzione inflitta rispetto alla condotta mantenuta dal calciatore sanzionato.

Ed infatti, dalla lettura del referto del direttore di gara si legge che al minuto 35 del secondo tempo il calciatore del Siena Crescenzi commetteva “[GRAVE FALLO DI GIOCO] Contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l'incolumità fisica. Il giocatore n.13 della società Siena colpiva l’avversario con i tacchetti all’altezza della caviglia e della tibia nel tentativo di giocare il pallone. In seguito al fallo di gioco entrava in campo il massaggiatore e il medico per soccorrere il giocatore infortunato. Dopo 1 minuto di soccorsi il giocatore della Lucchese riusciva a riprendere il gioco” (così, testualmente, nel referto dell’arbitro).

Premesso che, come è noto, il referto dell’arbitro va ascritto nella categoria degli atti “a fede privilegiata”, con la conseguenza che il contenuto dello stesso e le descrizioni in esso rappresentate, costituiscono piena prova di quanto è avvenuto ed è stato percepito dal direttore di gara nel corso dell’evento sportivo, nel caso di specie, sebbene la ricostruzione del direttore di gara si presenta molto sintetica, essa però, grazie all’utilizzo di espressioni linguistiche puntuali e plasticamente idonee a fotografare gli accadimenti, contiene gli elementi necessari per poter valutare l’episodio qui in scrutinio quanto alla sua capacità di provocare (o meno) la irrogazione di una sanzione disciplinare all’autore del comportamento che lo ha determinato.

Orbene, ove il direttore di gara rappresenta con decisione (nel ridetto referto) che il calciatore Crescenzi in occasione dell’intervento ha fatto “uso di forza eccessiva mettendo(…) a rischio l'incolumità fisica” del calciatore della squadra avversaria, ovvero descrive la dinamica dell’episodio “cristallizzando” l’atto posto in essere dal Crescenzi che “colpiva l’avversario con i tacchetti all’altezza della caviglia e della tibia nel tentativo di giocare il pallone”, non sembra al Collegio che vi possano essere dubbi circa la condotta antisportiva e anche potenzialmente pericolosa quali elementi caratterizzanti la grave azione realizzata dal Crescenzi.

Come è noto l’art. 39, comma 1, del Codice della giustizia sportiva stabilisce che “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.

Pare evidente che l’episodio, puntualmente descritto dal direttore di gara (e più sopra riassunto), corrisponda integralmente alla vicenda comportamentale che il Codice intende punire, tenuto anche conto che lo stesso direttore di gara ha inteso qualificare l’evento (nell’incipit della parte motiva del referto) alla stregua di un “grave fallo di gioco”, confermandone la grave portata attraverso la descrizione meticolosa della “zona” dell’arto del calciatore avversario attinta dai tacchetti della scarpa da gioco del Crescenzi

(“all’altezza della caviglia e della tibia”), così denotandosi quel quid pluris dell’intervento che certo non può ascriversi ad un normale “contrasto di gioco per il possesso del pallone”, come invece vorrebbe sostenere la società reclamante.

Ne consegue la conferma della punibilità della condotta e la congruità della sanzione (corrispondente alla previsione dell’art. 39, comma 1, C.G.S.), con reiezione del reclamo proposto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Stefano Toschei                                                                          Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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