F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 261/CSA pubblicata il 21 Aprile 2022 – Real Aversa 1925

Decisione n. 261/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 254/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 254/CSA/2021-2022, proposto dalla società Real Aversa 1925, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 6 del 28.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.04.2022, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Giovanni Buonamano per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

La società Real Aversa 1925 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 6 del 28.03.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Real Aversa/Gelbison del 27.03.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 “Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (6 fumogeni) nella zona loro riservata - Inoltre al termine della gara, veniva aperto un cancello da cui entravano, sul terreno di gioco, circa 30 persone creando uno stato di tensione ulteriormente alimentato da un calciatore che rivolgeva ad un dirigente avversario espressioni irriguardose cercando il contatto fisico”. 

La società reclamante, riservandosi di depositare all’udienza la relazione di servizio della Polizia del Commissariato di Aversa e della società di servizio d’ordine (steward) a conferma delle proprie deduzioni, ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento contestato, chiedendone, in via principale, l’annullamento e, in via subordinata, la riduzione, deducendo che:

- la gara si è svolta nella massima serenità, come emergente anche dal referto in atti;

- al termine della gara non si è verificato alcun evento lesivo della pubblica sicurezza;

- tutte le entrate dell’impianto sportivo e al recinto di gioco erano presiedute da steward regolarmente coordinati dalla Polizia di Stato presente allo stadio;

- al termine della gara le uniche persone presenti nella zona spogliatoio erano poliziotti e carabinieri in borghese che vigilavano sul comportamento degli addetti ai lavori regolarmente presenti in distinta;

- nessuna ammenda è mai stata comminata prima alla reclamante.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 aprile 2022 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Giovanni Buonamano, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità, formulando anche istanza di rinvio dell’udienza al fine di poter produrre la documentazione menzionata nel reclamo, non ancora in possesso della Società.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Preliminarmente deve essere disattesa l’istanza di rinvio dell’udienza formulata da parte reclamante, sia in ragione della perentorietà del termine - sino a quattro giorni prima dell’udienza - previsto dal Codice di Giustizia Sportiva per la produzione di documenti, sia perché i documenti ufficiali di gara, ai sensi dell’art. 61, C.G.S., costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel caso che ci occupa, dal Rapporto del Commissario di campo emerge quanto segue: Comportamento dirigenti: Fumogeni nel proprio settore n.6…Alla fine della partita con le squadre e la terna arbitrale ancora sul terreno di gioco veniva aperto un cancello nella zona spogliatoi ed entravano circa trenta persone. Alcune entravano anche sul terreno di gioco alimentando tensione nelle discussioni dei giocatori a fine gara fortunatamente senza nulla accadere.

Comportamento calciatori: A fine gara davanti l’ingresso degli spogliatoi il numero 1 inveiva con parole forti (dialetto napoletano) contro un dirigente ospite cercando il contatto personale. I dirigenti e i compagni cercavano di calmarlo e riportarlo a forza dentro lo spogliatoio creando un momento di forte tensione tra gli atleti e i dirigenti vista anche la folta presenza di persone entrate da un cancello aperto a fine gara. Sotto gli occhi e la presenza delle forze dell’ordine tutto rientrava nella norma”.

Tali risultanze smentiscono la versione della reclamante, secondo cui al termine della gara non avrebbero fatto ingresso nel recinto di giuoco persone non autorizzate, dovendosi, per converso, rilevare la particolare pericolosità della situazione di tensione venutasi a creare, con la presenza di circa 30 persone e di un calciatore che esacerbava gli animi con il proprio comportamento, in presenza della terna arbitrale non ancora rientrata negli spogliatoi.

Questa Corte, tuttavia, ritiene di accogliere la domanda subordinata di riduzione della sanzione nei termini di cui al dispositivo, tenendo conto del fatto che, comunque, la situazione è rientrata nella normalità senza necessità di intervento fisico delle forze dell’ordine presenti sul recinto di gioco, nonché per il fatto che, non avendo il Commissario di campo riportato testualmente i termini proferiti dal calciatore della società reclamante, la qualificazione degli stessi in termini di irriguardosità operata dal Giudice Sportivo non trova esplicita conferma nel referto ufficiale.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.200,00. 

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

  

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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