F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 127/TFN – SD del 21 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7166/246pf21-22/GC/GR/ff del 22 marzo 2022 nei confronti del sig. Dario Petraglia – Reg. Prot. 123/TFN-SD

Decisione/0127/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0123/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Valentina Aragona – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Angelo Venturini – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 21 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.7166/246pf21-22/GC/GR/ff del 3 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Orilio Vincenzo, Petraglia Dario, Mastrangelo Marco, Diana Tommaso e della società ASD Academy Ebolitana,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 3 marzo 2022, a carico di:

- sig. Orilio Vincenzo (all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Academy Ebolitana) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle NOIF nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito ed avallato, pur essendo a conoscenza della mancanza dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico in capo ai Signori Dario Petraglia, da inizio stagione sportiva fino al 20 settembre 2021 e, successivamente, al sig. Marco Mastrangelo la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato di Promozione del CR Campania per la stagione sportiva 2021-2022;

- sig. Petraglia Dario (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Academy Ebolitana), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico perché si tesserava, nella stagione sportiva 2021-2022, per la società Academy Ebolitana, partecipante al Campionato di Promozione del CR Campania, con la qualifica di dirigente svolgendo, di fatto, fino al 20 settembre 2021, attività di allenatore della squadra della predetta società senza essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico;

- sig. Mastrangelo Marco (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Academy Ebolitana), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico perché si tesserava, nella stagione sportiva 2021-2022, per la società Academy Ebolitana, partecipante al Campionato di Promozione del CR Campania per la stagione sportiva 2021-2022, con la qualifica di dirigente svolgendo, di fatto, dal 20 settembre 2021, attività di allenatore della squadra della predetta società senza essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico;

- sig. Tommaso Diana (allenatore iscritto all’Albo del Settore tecnico, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Academy Ebolitana) per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché dell’art. 37 comma 1 e dell’art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto funzione di prestanome a favore dei Signori Dario Petraglia fino al 20 settembre 2021 e, successivamente, Marco Mastrangelo, non abilitati alla guida tecnica, consentendo agli stessi di svolgere al suo posto le attività di allenatore della squadra della società Academy Ebolitana partecipante al Campionato di promozione del CR Campania;

- società ASD Academy Ebolitana, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’ art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere, come sopra descritto, rispettivamente dai Signori Orilio Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Academy Ebolitana, Petraglia Dario, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Academy Ebolitana, Mastrangelo Marco, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Academy Ebolitana e Tommaso Diana, all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’Albo del Settore tecnico, tesserato per la società ASD Academy Ebolitana.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e l’avv. Giovanni Calabrese, in rappresentanza del sig. Petraglia Dario, hanno depositato accordo rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza la dott.ssa Serenella Rossano, per la Procura Federale, e l’avv. Giovanni Calabrese, per la difesa del deferito, i quali hanno confermato il contenuto del raggiunto accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e dispone nei confronti del sig. Petraglia Dario l'applicazione della sanzione di giorni 80 (ottanta) di inibizione. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 21 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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