F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 129/TFN – SD del 22 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7235/530 pf21-22/GC/gb del 24 marzo 2022 nei confronti del sig. Vincenzo Tuccillo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano – Reg. Prot. 126/TFN-SD

Decisione/0129/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0126/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 19 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7235/530 pf21-22/GC/gb del 24 marzo 2022 nei confronti del sig. Vincenzo Tuccillo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Segreteria della Divisione Calcio a 5 informava la Procura Federale che il sig. Vincenzo Tuccillo, Presidente della Società ASD Ecocity Futsal Genzano, partecipante al Campionato Nazionale Serie A2 girone C, stagione sportiva 2021/2022, successivamente alla disputa della gara del 5 marzo 2022 tra detta Società e la SS Lazio Calcio a 5, nel commentare talune decisione arbitrali assunte nel corso della gara, pubblicava sul proprio profilo Facebook espressioni offensive in danno della classe arbitrale, della stessa Divisione Calcio a 5 e del suo Presidente.

Inoltre la Segreteria della Divisione Calcio a 5, il successivo 7 marzo 2022, trasmetteva alla Procura Federale il testo di dette dichiarazioni, che erano ritenute tali da arrecare gravi offese al prestigio, al decoro ed alla onorabilità dei destinatari delle stesse. La Procura Federale, dopo aver notificato al Tuccillo ed alla Società ASD Ecocity Futsal Genzano la Comunicazione di conclusione delle indagini, che non trovava alcun riscontro, con atto del 24 marzo 2022 deferiva a questo Tribunale il sig. Vincenzo Tuccillo, al quale contestava la violazione degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 CGS, per aver postato il 6 marzo e 7 marzo 2022 sul suo profilo Facebook, riconoscibile dal nick name usato “Vincenzo Ecocity”, ad esso riconducibile, le seguenti testuali parole riferite agli esiti della gara SS Lazio Calcio a 5 – ASD Ecocity Futsal Genzano: “non commento mai le partite giocate, ma ieri gli arbitraggi si sono superati nella serie (scandalosi e incapaci) … sono arroganti e prepotenti … sono incapaci come gli uffici del calcio a 5 … dal loro presidente ai loro collaboratori” (post del 6 marzo) …. “gli arbitri sono padroni del nostro destino ed io ancora butto i soldi per questi incapaci. Il presidente Bergamini (della Divisione Calcio a 5: ndr) sta rovinando questo sport …. ci sono troppi (omissis) …” (post del 7 marzo).

Veniva altresì deferita la Società ASD Ecocity Futsal Genzano a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6 comma 1 e 23 comma 5 Cod. sub. cit. per quanto ascritto e contestato al Tuccillo, quale suo Presidente all’epoca dei fatti.

Il dibattimento

Alla udienza del 19 aprile 2022, svoltasi in videoconferenza giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2021, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento ed ha chiesto irrogarsi le sanzioni della inibizione per mesi 3 (tre) a carico del Tuccillo e dell’ammenda di 900,00 (euro novecento) per la Società.

I deferiti non si sono collegati, né hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il deferimento debba essere accolto nei limiti che seguono.

È noto il principio, sedimentato nell’orientamento di questo Tribunale in relazione all’art. 23 comma 1 CGS, che la dichiarazione resa da soggetto dell’ordinamento federale è considerata lesiva allorquando offende la reputazione di persone, società o organismi operanti nell’ambito del Coni, della Figc, della Uefa o della Fifa ed è resa pubblicamente, intendendosi per tale la dichiarazione che è suscettibile, attraverso il mezzo utilizzato per la sua diffusione, di essere percepita anche potenzialmente da più persone; essa inoltre non dev’essere smentita o rettificata dal suo autore a mezzo di pubblica dissociazione.

Nel caso in esame è certo che il deferito, con le espressioni usate, ha pubblicamente espresso giudizi e rilievi lesivi tanto della classe arbitrale, quanto della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale, financo del suo presidente (avv. Luca Bergamini), travalicando così la semplice critica e/o la facoltà di esprimere una opinione; il tutto attraverso Facebook, che è mezzo idoneo a rendere conosciute e/o conoscibili da parte di più persone ciò che in esso viene pubblicato.

La provata (e non contestata) responsabilità personale del Tuccillo (che non si è costituito, né ha inteso partecipare all’udienza) induce questo Tribunale, in applicazione dell’art. 12 comma 1 CGS, a rivedere l’entità delle sanzioni che sono state richieste, aumentando la durata della inibizione a carico del Tuccillo da 3 a 5 (cinque) mesi e diminuendo l’importo dell’ammenda a carico della Società da 900,00 ad 600,00 (euro seicento).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vincenzo Tuccillo, mesi 5 (cinque) di inibizione;

- per la società ASD Ecocity Futsal Genzano, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 22 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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