FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 229/AA del 11/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CITARELLA VALCARENGHI AURORA PRO PATRIA 1919
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 485 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico CITARELLA, Luigi Marco VALCARENGHI e della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:
DOMENICO CITARELLA, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver controllato che il Medico Sociale, sig. VALCARENGHI Luigi Marco, consegnasse tempestivamente, in occasione della gara Aurora Pro Patria - Pro Sesto del 16/02/2022, disputata alle ore 18:00, la documentazione attestante il rispetto dei requisiti medici ed igienico sanitari ai delegati della Procura Federale al momento dell’arrivo del Gruppo 1 (Gruppo squadra partita) presso l’impianto sportivo, ad 1.40h dal calcio di inizio, permettendo, altresì, che il predetto medico la consegnasse in ritardo alle ore 17:45, a soli quindici minuti dall’avvio della partita, dopo che i calciatori erano già scesi in campo per effettuare gli allenamenti pre-gara;
LUIGI MARCO VALCARENGHI, Medico Sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., in violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21, per non aver consegnato tempestivamente, in occasione della gara Aurora Pro Patria - Pro Sesto del 16/02/2022, disputata alle ore 18:00, la documentazione attestante il rispetto dei requisiti medici ed igienico sanitari ai delegati della Procura Federale al momento dell’arrivo del Gruppo 1 (Gruppo squadra partita) presso l’impianto sportivo ad 1.40h dal calcio di inizio, ma producendola in ritardo alle ore 17:45, a soli quindici minuti dall’avvio della partita, dopo che i calciatori erano già scesi in campo per effettuare gli allenamenti pre-gara;
AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n. 36/A del 28 luglio 2021; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Domenico CITARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. e Luigi Marco VALCARENGHI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Domenico CITARELLA, di € 375,00 (trecento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Luigi Marco VALCARENGHI e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.