FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 230/AA del 11/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MALPICA CONCEPCION NUCERA ASD SPORTING MILANO FUT5AL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 300 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Julio Alfonso MALPICA CONCEPCION, e della società ASD SPORTING MILANO FUT5AL, avente ad oggetto la seguente condotta:

JULIO ALFONSO MALPICA CONCEPCION, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Sporting Milano Fut5al, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse della predetta società e comunque attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 26.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sporting Milano Fut5al, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD SPORTING MILANO FUT5AL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Malpica Concepcion Julio Alfonso ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Julio Alfonso MALPICA CONCEPCION e dal Sig. Pietro Nucera, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SPORTING MILANO FUT5AL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Julio Alfonso MALPICA CONCEPCION, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ASD SPORTING MILANO FUT5AL;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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