FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 231/AA del 14/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BENITEZ ORTIZ BIANCHINI DE CAMPOS FIDALGO DE RIGGI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 338 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco Osvaldo BENITEZ ORTIZ, Marco BIANCHINI, Bruno DE CAMPOS FIDALGO, Ivan DE RIGGI, Gaston Tomas MOREL, Francesco PACILEO, Gianfranco SALVATI e della società A.S.D. ALMA SALERNO C5, con cui si è rappresentata, in relazione ai fatti ivi richiamati, l’intenzione di procedere nei confronti dei suddetti per le seguenti violazioni:

MARCO OSVALDO BENITEZ ORTIZ, all'epoca dei fatti calciatore della Società dell’A.S.D. ALMA SALERNO C5, in la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39 NOIF; MARCO BIANCHINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società dell’A.S.D. ALMA SALERNO C5, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, ed agli artt. 38, comma 1, e 39 NOIF; BRUNO DE CAMPOS FIDALGO, all'epoca dei fatti calciatore della Società dell’A.S.D. ALMA SALERNO C5, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39 NOIF; IVAN DE RIGGI, allenatore di fatto della Società dell’A.S.D. ALMA SALERNO C5 per la s.s.2021/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF, e 28 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico; GASTON TOMAS MOREL, all'epoca dei fatti calciatore della Società dell’A.S.D. ALMA SALERNO C5, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39 NOIF;

FRANCESCO PACILEO, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. ALMA SALERNO C5, nella stagione sportiva 2021 – 2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, comma 1, NOIF;

GIANFRANCO SALVATI, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. ALMA SALERNO C5, nella stagione sportiva 2021 – 2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, comma 1, NOIF; A.S.D. ALMA SALERNO C5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte del proprio presidente p.t. e dei tesserati, anche di fatto;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco BIANCHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALMA SALERNO C5, e dai Sig.ri Marco Osvaldo BENITEZ ORTIZ, Bruno DE CAMPOS FIDALGO, Ivan DE RIGGI, Gaston Tomas MOREL, Francesco PACILEO e Gianfranco SALVATI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Marco Osvaldo BENITEZ ORTIZ, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco BIANCHINI, 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Bruno DE CAMPOS FIDALGO, 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Ivan DE RIGGI, 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Gaston Tomas MOREL, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco PACILEO, 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianfranco SALVATI, e di 3 (tre) punti di penalizzazione ed € 1.500,00 (mille e cinquecento) di ammenda per la società A.S.D. ALMA SALERNO C5;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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