FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 233/AA del 20/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ERBA US 1913 SEREGNO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 361 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Davide ERBA, e della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta: DAVIDE ERBA, all’epoca dei fatti Presidente della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l., violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F. e 35 Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito che il Sig. Ninni CORDA, al tempo tesserato per la Società con la qualifica di Direttore Generale, nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla metà del mese di novembre 2021, avesse provveduto a ricoprire e svolgere fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Gir. A (dirigendo gli allenamenti quotidiani, decidendo le formazioni da mandare in campo, nonché, le sostituzioni da effettuare durante le gare) in tal modo finendo, di fatto, per attribuirsi e svolgere le funzioni e i compiti propri del Sig. Alberto MARIANI, tecnico abilitato, cui la Società aveva formalmente affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2021/2022; US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide ERBA, e dal Sig. Dario Cascione, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US 1913 SEREGNO CALCIO SRL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Davide ERBA, e di € 1.500,00 (mille e cinquecento) di ammenda per la società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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