FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 235/AA del 20/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ANASTASI AVANZATO RINALDI ZUCCARO ASD NEW TEAM CATANIA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 352 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Santo Agatino ANASTASI, Fabio AVANZATO, Danilo RINALDI, Francesco ZUCCARO, e della società ASD NEW TEAM CATANIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SANTO AGATINO ANASTASI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD New Team Catania, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021 - 2022 (calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - versione 2 del 15.10.2021", per avere lo stesso, omesso di osservare il dovuto periodo di isolamento fiduciario di giorni 10 previsto dalla normativa vigente dopo essere venuto in contatto con un compagno di squadra, risultato positivo al Sars-Cov-2 in data 8.11.2021 (ovvero il lunedì successivo alla gara di campionato di III Categoria di sabato 6.11.2021 tra Sporting Fiumefreddo e New Team Catania disputata a Fiumefreddo di Sicilia -CT-), disputando la successiva gara di campionato New Team Catania - Aitna Padara Soccer del 14.11.2021 a Mascalucia (CT);

FABIO AVANZATO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD New Team Catania, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021- 2022 (calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - versione 2 del 15.10.2021", per avere lo stesso, omesso di osservare il dovuto periodo di isolamento fiduciario di giorni 10 previsto dalla normativa vigente, dopo essere venuto in contatto con un compagno di squadra, risultato positivo al Sars-Cov-2 in data 8.11.2021 (ovvero il lunedì successivo alla gara di campionato di III Categoria di sabato 6.11.2021 tra Sporting Fiumefreddo e New Team Catania disputata a Fiumefreddo di Sicilia -CT-), disputando la successiva gara di campionato New Team Catania - Aitna Padara Soccer del 14.11.2021 a Mascalucia (CT);

DANILO RINALDI, all’epoca dei fatti dirigente della Società ASD New Team Catania, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021-2022 (calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - versione 2 del 15.10.2021" per aver consentito, e comunque non impedito sottoscrivendo in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro per l’incontro New Team Catania - Aitna Padara Soccer del 14.11.2021, ai calciatori sigg.ri Anastasi Santo Agatino e Avanzato Fabio, tesserati con la società New Team Catania e venuti a contatto con un compagno di squadra risultato positivo al Sars-Cov-2, in data 8.11.2021 (ovvero il lunedì successivo alla gara disputata a Fiumefreddo di Sicilia -CT- sabato 6.11.2021 tra Sporting Fiumefreddo e New Team Catania valevole per il campionato di III categoria girone B organizzato dalla Delegazione Prov.le di Catania) di disputare la successiva gara di campionato New Team Catania - Aitna Padara Soccer del 14.11.2021 disputata a Mascalucia (CT), senza osservare il periodo di giorni 10 di isolamento fiduciario previsto dalla normativa vigente;

FRANCESCO ZUCCARO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD New Team Catania, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Protocollo F.I.G.C. denominato "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione Sportiva 2021-2022 (calcio dilettantistico e attività giovanile) finalizzato al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - versione 2 del 15.10.2021" per avere consentito, e comunque non impedito, ai propri calciatori tesserati sigg.ri Anastasi Santo Agatino e Avanzato Fabio, venuti a contatto con un compagno di squadra risultato positivo al Sars-Cov-2, in data 8.11.2021 (ovvero il lunedì successivo alla gara disputata a Fiumefreddo di Sicilia - CT - sabato 6.11.2021 tra Sporting Fiumefreddo e New Team Catania valevole per il campionato di III categoria girone B organizzato dalla Delegazione Prov.le di Catania), di disputare la successiva gara di campionato New Team Catania - Aitna Padara Soccer del 14.11.2021, disputata a Mascalucia (CT) senza osservare il dovuto periodo di giorni 10 di isolamento fiduciario previsto dalla normativa vigente;

ASD NEW TEAM CATANIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati all’epoca dei fatti i sigg.ri Zuccaro Francesco, Rinaldi Danilo, Anastasi Santo Agatino ed Avanzato Fabio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Santo Agatino ANASTASI, Fabio AVANZATO, Danilo RINALDI, e dal Sig. Francesco ZUCCARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NEW TEAM CATANIA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Santo Agatino ANASTASI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Fabio AVANZATO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Danilo RINALDI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco ZUCCARO, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società ASD NEW TEAM CATANIA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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