FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 236/AA del 20/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CINI PIOVESAN PROPERZI SSD TREVISO WOMEN ARL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 306 pfi 21/22 adottato nei confronti delle Sig.re Lara CINI, Francesca PROPERZI, Maria PIOVESAN e della società TREVISO WOMEN S.S.D. ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LARA CINI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Treviso Women SSD A RL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo della calciatrice sig. Maria Piovesan in occasione gara Treviso Women - Carbonera, disputata in data 24.10.2021 e valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza Femminile, senza avere preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione da parte del Comitato Regionale Veneto ed in assenza delle necessarie certificazioni attestanti l’idoneità all’attività sportiva agonistica e la maturità psico - fisica della stessa;

FRANCESCA PROPERZI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Treviso Women SSD A RL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. dall’art. 34, comma 3, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere la stessa, in occasione della gara Treviso Women - Carbonera disputata in data 24.10.2021 e valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza Femminile, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Treviso Women SSD A RL nella quale è indicato il nominativo della calciatrice sig.ra Maria Piovesan, attestando in tal modo in maniera non veridica la regolare partecipazione della stessa nonostante l’assenza delle necessarie certificazioni attestanti l’idoneità all’attività sportiva agonistica e la maturità psico-fisica;

Maria PIOVESAN, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società Treviso Women SSD A RL, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., per avere preso parte alla gara Treviso Women - Carbonera, disputata in data 24.10.2021 e valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza Femminile, nelle file della squadra schierata dalla società Treviso Women SSD A RL senza averne titolo, perché non autorizzata dal Comitato Regionale Veneto ed in assenza delle certificazioni attestanti l’idoneità all’attività sportiva agonistica e la maturità psico-fisica;

TREVISO WOMEN S.S.D. ARL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Lara CINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TREVISO WOMEN S.S.D. ARL, e dalle Sig.re Francesca PROPERZI e Maria PIOVESAN;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Lara CINI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Francesca PROPERZI, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Maria PIOVESAN e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società TREVISO WOMEN S.S.D. ARL;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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