FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 238/AA del 21/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BROGLIA CEGNA CHIARIOTTI AURORA TREIA JESINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 326 pfi 21/22 adottato nei confronti, dei Sig.ri Gian - Luca BROGLIA, Stefano CEGNA, Giancarlo CHIARIOTTI e delle società A.P. AURORA TREIA e S.S.D. JESINA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIAN - LUCA BROGLIA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSD Jesina Calcio srl e soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della A.P. Aurora Treia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F, nonché dell’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto il ruolo di dirigente e preparatore atletico della squadra della società SSD Jesina e nel contempo quello di collaboratore con il compito di preparatore atletico per la società A.P. Aurora Treia, società entrambe associate alla stessa Lega Nazionale Dilettanti e militanti rispettivamente nei campionati di Eccellenza e Promozione del Comitato Regionale Marche; tutto ciò, inoltre, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Preparatore Atletico ai sensi dell’art 29 del Regolamento del Settore Tecnico;

STEFANO CEGNA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AP Aurora Treia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F, nonché dell’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, affidato il ruolo di preparatore atletico della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche, al sig. Gian - Luca Broglia nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Preparatore Atletico ai sensi dell’art 29 del Regolamento del Settore Tecnico e svolgesse il ruolo di collaboratore anche per la società SSD Jesina Calcio srl, associata alla stessa Lega Nazionale Dilettanti e militante nel campionato di Eccellenza dello stesso Comitato Regionale Marche;

GIANCARLO CHIARIOTTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Jesina Calcio srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F, nonché dell’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, affidato il ruolo di preparatore atletico della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Marche, al sig. Gian - Luca Broglia nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Preparatore Atletico ai sensi dell’art 29 del Regolamento del Settore Tecnico e svolgesse il ruolo di collaboratore anche per la società A.P. Aurora Treia, associata alla stessa Lega Nazionale Dilettanti e militante nel campionato di Promozione dello stesso Comitato Regionale Marche;

A.P. AURORA TREIA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il presidente Sig. Stefano Cegna ed al cui interno e nel cui interesse svolgeva attività rilevante per l’ordinamento sportivo il Sig. Cegna Stefano;

S.S.D. JESINA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il presidente Sig. Giancarlo Chiariotti ed il Sig. Broglia Gian - Luca; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano CEGNA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.P. AURORA TREIA, Gian - Luca BROGLIA e Giancarlo CHIARIOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. JESINA CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gian - Luca BROGLIA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano CEGNA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giancarlo CHIARIOTTI, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e l’organizzazione dell’evento “Propiocettiva alla base dell’allenamento” per la società A.P. AURORA TREIA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e l’organizzazione dell’evento “Propiocettiva alla base dell’allenamento” per la società S.S.D. JESINA CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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