FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 239/AA del 21/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TREVISAN ASD TORRE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 402 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Christian TREVISAN e della società A.S.D. TORRE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CHRISTIAN TREVISAN, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Torre, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara APC Chions - A.S.D. Torre, valevole per il girone B del Campionato Under 14 Regionale Maschile disputata in data 21.11. 2021, calciato volontariamente e con forza un pallone contro una panchina presente ai margini del terreno di gioco, provocando così la rottura della copertura in plexiglass della paratia esterna della stessa;

A.S.D. TORRE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto tesserato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Christian TREVISAN e dal Sig. Giordano DE CARLO, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. TORRE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Christian TREVISAN e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TORRE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it