FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 240/AA del 21/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MIGNACCA POL FOLGOR CALENZANO SSDARL (GIA’ POL FOLGOR CALENZANO)

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 330 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Tomas MIGNACCA e della società POL. FOLGOR CALENZANO SSDARL (già POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D.), avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMAS MIGNACCA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società POL. Folgor Calenzano A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, 38 e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 30.10.2021 ed in occasione della gara Pol. Folgor Calenzano ASD – SSD Galcianese valida per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, posto in essere una condotta violenta consistita nell’aver aggredito il calciatore della Galcianese indicato in distinta con il numero 5, identificato nel sig. Petroni Gabriele; in particolare per avere, al termine della partita e scagliandosi con impeto alzando la gamba sinistra, colpito il sig. Gabriele Petroni con una ginocchiata sulla parte destra del corpo, all’altezza dell’area tra il fianco ed il bacino, senza tuttavia provocare lesioni o ecchimosi;

POL. FOLGOR CALENZANO SSDARL (già POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D.), per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Tomas MIGNACCA, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tomas MIGNACCA e dal Sig. Walter TARTUFERI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società POL. FOLGOR CALENZANO SSDARL (già POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D.);

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Tomas MIGNACCA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL. FOLGOR CALENZANO SSDARL (già POL. FOLGOR CALENZANO A.S.D.);

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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