FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 241/AA del 26/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARROCCO USD ARCE 1932

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 283 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MARROCCO e della società U.S.D. ARCE 1932, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO MARROCCO, all’epoca dei fatti presidente della società U.S. Arce 1932, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per essersi avvalso, nel corso delle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022, dell’opera e dell’attività del collaboratore sig. Marco Rizzuto all’interno e nell’interesse della U.S.D. Arce 1932, senza provvedere al suo regolare tesseramento;

U.S.D. ARCE 1932, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MARROCCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. ARCE 1932;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e per il Sig. Alessandro MARROCCO, e di € 400,00 (quatrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. ARCE 1932;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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