FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 244/AA del 26/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CAVATORTA VENTURA A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 247 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele VENTURA, Andrea CAVATORTA, e della società A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR avente ad oggetto la seguente condotta:
MICHELE VENTURA, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Centro Universitario Sportivo PR, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Douglas Asamoah, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara A.S.D. Centro Univ. Sportivo PR - Soragna, disputata in data 3.10.2021 e valevole per il Campionato Provinciale Under 16, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
ANDREA CAVATORTA, soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Centro Universitario Sportivo PR all’epoca dei fatti, e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in occasione della gara A.S.D. Centro Universitario Sportivo PR - Soragna disputata in data 3.10.2021, e valevole per il Campionato Provinciale Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR consegnata all’arbitro, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Douglas Asamoah, attestando in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CAVATORTA, e dal Sig. Michele VENTURA in proprio, e in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele VENTURA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea CAVATORTA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PR;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.