FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 246/AA del 26/04/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GOBBO A.S.D. FORUM JULII CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 393 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Tommaso GOBBO e della società A.S.D. FORUM JULII CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO GOBBO, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2021 - 2022 per la società ASD FORUM JULII CALCIO, in violazione dell’art. art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 7.11.2021 ed in occasione della gara tra ASRD Udine United Rizzi Cormor – ASD Forum Julii, valevole per il girone F del Torneo Regionale Under 14, colpito con calci con le scarpe da gara la porta d’ingresso dello spogliatoio assegnato alla propria squadra danneggiandola;

A.S.D. FORUM JULII CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso GOBBO, e dal Sig. Andrea GIORGIUTTI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FORUM JULII CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Tommaso GOBBO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FORUM JULII CALCIO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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