C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 05/10/2017 – Delibera – Reclamo società G.S.D VIRTUS – 1°Categoria Gir. L Gara del 17.09.2017 tra G.S.D Virtus / Medigliese C.U. n. 12 del CRL datato 21.09.2017

Reclamo società G.S.D VIRTUS – 1°Categoria Gir. L

Gara del 17.09.2017 tra G.S.D Virtus / Medigliese

C.U. n. 12 del CRL  datato 21.09.2017

 

La società G.S.D. VIRTUS ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato per 3 giornate il giocatore ACQUATI Riccardo, sostenendo che la condotta del proprio calciatore non sarebbe da ritenersi violenta ma un normale fallo di gioco.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva: dal referto arbitrale emerge con chiarezza ed in modo dettagliato come il giocatore ACQUATI, dopo aver subito un presunto fallo non sanzionato dall'arbitro, correva verso il calciatore avversario in possesso del pallone colpendolo con un calcio sul polpaccio senza possibilità di colpire il pallone.

La gravità del comportamento non giustifica una diversa quantificazione della squalifica che deve essere quindi confermata.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il ricorso e dispone l'addebito della relativa tassa se versata.

 

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