C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 19/10/2017 – Delibera – Reclamo società POLISPORTIVA ALPINA – Camp. Allievi Prov. – Gir. B Gara del 01.10.2017 tra Polisportiva Alpina / Oratorio S. Alberto C.U. n. 13 della Delegazione di Lodi datato 05.10.2017

Reclamo società  POLISPORTIVA ALPINA – Camp. Allievi Prov.  - Gir. B

Gara del 01.10.2017  tra Polisportiva Alpina / Oratorio S. Alberto

C.U. n. 13 della Delegazione di Lodi datato 05.10.2017

 

La società POLISPORTIVA ALPINA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per tre giornate nei confronti dei calciatori CERASARO Matteo e DANNA Samuele, nonché di due giornate per CORBELLINI Daniele, lamentando come la decisione del GS fosse eccessiva rispetto al reale comportamento tenuto dai calciatori.

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Per quanto concerne il calciatore CORBELLINI Daniele il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 45 CGS n. 3°, non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori sino a due giornate di gara.

Relativamente a DANNA Samuele, dal referto arbitrale – che è fonte privilegiata di prova - emerge con chiarezza il grave comportamento tenuto dal calciatore il quale, al termine della gara, si avvicinava minacciosamente all’arbitro ostacolandone il cammino verso gli spogliatoi ed apostrofandolo con tono arrogante ed offensivo. Con l’aggravante di essere il capitano della squadra. La decisione del GS dovrà essere confermata.

Infine per il calciatore CERASARO Matteo il medesimo, al termine della gara, si avvicinava minacciosamente all’arbitro, protestando con toni accesi, impedendone il cammino fino a rasentare lo scontro fisico. Anche in tale caso la decisione del GS appare congrua e merita conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto nei confronti dei calciatori DANNA Samuele e CERASARO Matteo e dichiara

INAMMISSIBILE

 

Il reclamo proposto dalla Polisportiva Alpina per il calciatore CORBELLINI Daniele.

Dispone l’addebito della relativa tassa.

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