C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 19/10/2017 – Delibera – Reclamo società TORBOLE CASAGLIA – Camp. 3° Categoria – Gir. B Gara del 01.10.2017 tra Alfianello / Torbole Casaglia C.U. n. 11 della Delegazione di Brescia datato 05.10.2017

Reclamo società TORBOLE CASAGLIA – Camp. 3° Categoria – Gir. B

Gara del 01.10.2017  tra Alfianello / Torbole Casaglia

C.U. n. 11 della Delegazione di Brescia datato 05.10.2017

 

La società TORBOLE CASAGLIA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha comminato la perdita della gara per 3-0 oltre all’ammenda di € 80,00 e l’inibizione del Dirigente accompagnatore sig. BRUNI Raoul sino al 23.10.2017.

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo proposto dalla ricorrente non è stato ritualmente notificato anche alla società Alfianello, ai sensi degli artt. 33 e 38 CGS, deve dichiararsi inammissibile non potendo questa Corte entrare nel merito.

Tanto premesso e ritenuto, dichiara

INAMMISSIBILE  

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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