C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 26/10/2017 – Delibera – Reclamo società ROZZANO CALCIO – Camp. 2° Categoria – Gir. S Gara del 08.10.2017 tra Rozzano Calcio / Viscontini C.U. n. 12 della Delegazione di Milano datato 12.10.2017

Reclamo società ROZZANO CALCIO – Camp. 2° Categoria - Gir. S

Gara del 08.10.2017  tra  Rozzano Calcio / Viscontini

C.U. n. 12 della Delegazione di Milano datato 12.10.2017

 

La società ROZZANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato il calciatore MELLO Daniele per tre giornate, sostenendo di non aver offeso l'arbitro, limitandosi a protestare.

 

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Il reclamo non può trovare accoglimento in quanto il rapporto arbitrale che come noto costituisce fonte primaria e privilegiata di prova indica chiaramente che il MELLO ha pronunciato una frase offensiva nei confronti dell'arbitro, minacciandolo.

Si rileva altresì che in base agli abituali criteri di giudizio di questa Corte la sanzione della squalifica comminata dal GS in relazione a tale comportamento deve ritenersi equa.

Tanto premesso e ritenuto

 

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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