C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 26/10/2017 – Delibera – Reclamo società US ORIONE 1946 – Camp. Giovanissimi Prov. – Gir. B Gara del 08.10.2017 tra US Orione 1946 / Travaglia C.U. n. 12 della Delegazione di Milano datato 12.10.2017
Reclamo società US ORIONE 1946 - Camp. Giovanissimi Prov. - Gir. B
Gara del 08.10.2017 tra US Orione 1946 / Travaglia
C.U. n. 12 della Delegazione di Milano datato 12.10.2017
La società US ORIONE 1946 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, nonché all'ammenda di Euro 50,00, lamentando che la predetta sanzione era eccessiva e sproporzionata.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.
Il reclamo proposto dalla ricorrente, nella parte in cui impugna la sanzione della perdita della gara, non è stato ritualmente notificato anche alla società controinteressata, ASD TRAVAGLIA, come previsto a pena di ammissibilità dal combinato disposto di cui agli artt. 33 e 38 CGS, in quanto incide sul risultato della gara.
Risulta analogamente inammissibile il reclamo proposto avverso l'ammenda di Euro 50,00 in quanto in applicazione del disposto di cui all'Art. 45 n. 3 lett. D CGS è impugnabile solamente la sanzione pecuniaria superiore ad Euro 50,00.
Tanto premesso e ritenuto, dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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