C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 23/11/2017 – Delibera – Reclamo società ASD CHIGNOLESE Camp. 2° Categoria Gir. O Gara del 29.10.2017 tra US Nuova Zorlesco / ASD Chignolese C.U. n. 18 della Delegazione di Lodi datato 09.11.2017.

Reclamo società  ASD CHIGNOLESE  Camp. 2° Categoria Gir. O

Gara del 29.10.2017 tra US Nuova Zorlesco / ASD Chignolese

C.U. n. 18 della Delegazione di Lodi  datato 09.11.2017.

La società ASD CHIGNOLESE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminata a carico dei giocatori PIZZONI Daniele e CASERINI Manuel rispettivamente per 4 e 3 gare e dell'ammenda di Euro 180,00 a proprio carico, sostenendo che il PIZZONI ha commesso un atto di violenza in correlazione ad un'azione di gioco, che il CESARINI non aveva minacciato l'arbitro e che era stato semplicemente lasciato aperto un cancello, senza che si verificasse alcuna invasione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva. La decisione del Giudice Sportivo è corretta e merita di essere confermata.

Infatti, la gravità dei comportamenti tenuti dai calciatori, PIZZONI Daniele e CASERINI Manuel, giustifica e ciò in applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da Questa Corte.

Anche il comportamento tenuto dalla società reclamante (veniva lasciato aperto il cancello così da consentire l'ingresso nel recinto di gioco a persone non autorizzate e/o tesserate) merita di essere sanzionato con l'ammenda di Euro 180,00.

Tanto premesso

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’accredito della relativa tassa se non ancora versata.

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