C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – Reclamo società S.S.D. ROZZANO CALCIO Camp. Juniores reg. A Gir. D Gara del 11.11.2017 tra S.S.D. Rozzano Calcio / Brera C.U. n. 24 del CRL datato 16.11.2017.

Reclamo società  S.S.D. ROZZANO CALCIO Camp. Juniores reg. A  Gir. D

Gara del 11.11.2017 tra S.S.D. Rozzano Calcio / Brera

C.U. n. 24 del CRL datato 16.11.2017.

La S.S.D. ROZZANO ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica comminata a carico del giocatore GRASSIA Alessio per 5 gare  ritenendo la sanzione eccessiva rispetto allo svolgimento dei fatti.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva.

La decisione del Giudice Sportivo è corretta e merita di essere confermata.

Infatti, la gravità del comportamento tenuto dal calciatore GRASSIA Alessio nel pronunciare la frase offensiva e discriminatoria, confermata dal Direttore di gara anche in sede di supplemento di referto, giustifica la conferma della squalifica comminata dal Giudice Sportivo.

Tanto premesso

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.

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