C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 14/12/2017 – Delibera – Reclamo società GSD FONAS CAPONAGO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 25.11.2017 tra Polisportiva Argentia / Fonas Caponago C.U. n. 19 della Delegazione di Monza datato 30.11.2017.

Reclamo società GSD FONAS CAPONAGO Camp. Juniores Prov.  Gir. A

Gara del 25.11.2017 tra Polisportiva Argentia / Fonas Caponago

C.U. n. 19 della Delegazione di Monza datato 30.11.2017.

La GSD FONAS CAPONAGO ha proposto reclamo avverso le decisioni del GS con le quali ha disposto la ripetizione della gara per errore tecnico, ha inibito il dirigente, AVANZOLINI Aldo, sino al 24.12.2017, ha squalificato l'allenatore, FERRARO Fabio, sino all'11.3.2018 e le ha comminato l'ammenda di Euro 30,00 in quanto le suddette sanzioni sono ritenute ingiuste ed illogiche, considerato che l'allenatore non è stato allontanato dall'arbitro.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, anche alla squadra avversaria, osserva.

L'inibizione del dirigente, AVANZOLINI Aldo, sino al 24.12.2017 e l'ammenda di Euro 30,00 alla società reclamante, sono inammissibili in applicazione del disposto di cui all'Art. 45 comma 3, lett. b)  e d) CGS il quale prevede chiaramente che non possono essere impugnate le inibizioni inferiori a 30 giorni e le ammende inferiori ad Euro 50,00.

Merita invece di essere accolto il reclamo proposto avverso la decisione del GS con la quale ha disposto la ripetizione della gara, in quanto non vi erano i presupposti previsti dalla normativa vigente per adottare siffatto provvedimento.

Infatti, dal rapporto di gara, non emerge che l'arbitro abbia commesso un errore tecnico e che tale errore abbia influito sull'esito della gara a favore della società  reclamante.

Inoltre la ripetizione della gara comporterebbe un'ingiustizia nei confronti della Polisportiva Argentia la quale sarebbe costretta a ripetere una gara vinta sul campo e per un presunto errore tecnico commesso a vantaggio della squadra avversaria.

Anche la sanzione comminata all'allenatore, FERRARO Fabio, merita di essere mitigata in quanto si è verificato un fraintendimento con l'arbitro sull'abbandono del terreno di gioco, da cui peraltro sarebbe scaturito il preteso errore tecnico che, occorre ribadire, non ha comunque influito sull'esito della gara a favore della squadra di appartenenza dell'allenatore (la GSD FONAS CAPONAGO).

Tanto premesso e ritenuto dichiara

INAMMISSIBILE

il reclamo proposto avverso l'inibizione del dirigente, AVANZOLINI Aldo, sino al 24.12.2017 e l'ammenda di Euro 30,00 comminata alla  GSD FONAS CAPONAGO ed in parziale accoglimento del reclamo proposto

ANNULLA

la decisione del GS sulla ripetizione della gara, ripristinando il risultato ottenuto sul terreno di gioco (POLISPORTIVA ARGENTIA 4 – GDS FONAS CAPONAGO 3) e

RIDUCE

la squalifica comminata all'allenatore,  FERRARO Fabio, sino al 31.1.2018.

Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.

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