C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 14/12/2017 – Delibera – Reclamo società US ARDENNO BUGLIO Camp. 2° Categoria Gir. X Gara del 26.11.2017 tra Tiranese / US Ardenno Buglio C.U. n. 24 della Delegazione di Sondrio datato 30.11.2017.

Reclamo società US ARDENNO BUGLIO  Camp. 2° Categoria  Gir. X

Gara del 26.11.2017 tra Tiranese / US Ardenno Buglio

C.U. n. 24 della Delegazione di Sondrio datato 30.11.2017.

La US ARDENNO BUGLIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale ha squalificato il calciatore, BONGIOLATTI Vittorio, per 6 gare, in quanto il comportamento tenuto dal calciatore non è stato violento.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva.

Il reclamo merita di essere parzialmente accolto.

Infatti, dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che il comportamento tenuto dal BONGIOLATTI è stato irriguardoso e non violento.

Pertanto, la sanzione comminata al calciatore merita di essere lievemente mitigata.

Tanto premesso e ritenuto,  in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica comminata al calciatore BONGIOLATTI Vittorio a 4 gare.

Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it