C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 21/12/2017 – Delibera – Reclamo società ASD CAVENAGO FANFULLA Camp. Allievi Reg. fascia B Gir. D gara del 19.11.2017 tra Cavenago Fanfulla / Villa C.U. n. 26 del CRL datato 30-11-2017
Reclamo società ASD CAVENAGO FANFULLA Camp. Allievi Reg. fascia B Gir. D
gara del 19.11.2017 tra Cavenago Fanfulla / Villa
C.U. n. 26 del CRL datato 30-11-2017
La società CAVENAGO FANFULLA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore Sig. MULAZZI Enrico fino al 10-01-2018 per aver afferrato per il collo un calciatore avversario contribuendo a provocare una rissa.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disciplinare disposto dal G.S. deve ritenersi corretto, il referto arbitrale come si rammenta è fonte privilegiata di prova, descrive in modo chiaro e preciso l'accaduto dove il sig. MULAZZI al termine della gara prendeva per il collo il n° nove della squadra avversaria provocando una rissa tra tesserati.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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