C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 21/12/2017 – Delibera – Reclamo società ASD CALCIO MAGENTA Camp. Allievi Prov. Gir. A gara del 26.11.2017 tra Dairaghese / ASD Calcio Magenta C.U. n. 19 della Delegazione di Legnano datato 30.11.2017

Reclamo società ASD CALCIO MAGENTA Camp. Allievi Prov. Gir. A

gara del 26.11.2017 tra Dairaghese / ASD Calcio Magenta

C.U. n. 19 della Delegazione di Legnano datato 30.11.2017

La società ASD CALCIO MAGENTA  ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Davide CHIODINI per sei gare lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva, in relazione al comportamento realmente tenuto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo, osserva che dal referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente l'atteggiamento aggressivo, pur se non violento, del sig. Davide CHIODINI che ha spinto l'arbitro facendolo indietreggiare, senza provocare danni e/o conseguenze fisiche. Inoltre, allontanato dai dirigenti della società, il CHIODINI insultava pesantemente il direttore di gara.

La sanzione comminata a carico del signor CHIODINI, anche alla luce dei criteri abitualmente applicati da questa Corte, merita di essere essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto,

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

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