C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 21/12/2017 – Delibera – Reclamo società ASD REAL SESTO Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. A Gara del 30.11.2017 tra Giardino Danzante / Real Sesto C.U. n. 27 del CRL datato 6.12.2017.

Reclamo società  ASD REAL SESTO Camp. Calcio a 5 Serie D  Gir. A

Gara del 30.11.2017 tra Giardino Danzante / Real Sesto

C.U. n. 27 del CRL  datato 6.12.2017.

La società ASD REAL SESTO  ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha inibito il dirigente MONTI Alessio sino al 31.1.2018 ed ha squalificato i calciatori TONIAZZO Andrea ed ENFI Luca rispettivamente per tre e quattro gare, lamentando che le sanzioni sono eccessive ed ingiuste.

La Corte Sportiva d'Appello,  preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva.

Dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che il MONTI ed il TONIAZZO hanno proferito nei confronti del direttore di gara frasi offensive, mentre l'ENFI, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni ha insultato ed offeso reiteratamente l'arbitro.

La gravità dei comportamenti di cui sopra giustifica le sanzioni comminate dal GS al TONIAZZO, all'ENFI ed al MONTI che pertanto meritano di essere confermate.

Tanto premesso

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito  della relativa tassa.

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