C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18/01/2018 – Delibera – Reclamo società ASD CASSINA CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. L Gara del 10.12.2017 tra Cologno / Cassina C.U. n. 29 del CRL datato 14.12.2017
Reclamo società ASD CASSINA CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. L
Gara del 10.12.2017 tra Cologno / Cassina
C.U. n. 29 del CRL datato 14.12.2017
La società CASSINA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato il calciatore, WADE BAKARY per cinque gare, evidenziando che il calciatore avrebbe reagito alle provocazioni ricevute dai dirigenti e calciatori avversari.
La Corte Sportiva d'Appello, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini osserva.
Dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il calciatore, BAKARY, espulso per doppia ammonizione, nel ritardare l'abbandono dal terreno di gioco, veniva colpito da un dirigente avversario che lo aggrediva ponendogli una mano sul viso. Il calciatore BAKARY rispondeva all'aggressione colpendolo sul volto allo stesso modo.
Pur censurando il comportamento del calciatore BAKARY, questa Corte, secondo i soliti criteri applicati, ritiene vi siano i presupposti per una minima riduzione della pena alla luce del comportamento provocatorio posto in essere dal dirigente accompagnatore della società avversaria nonché dalla circostanza che non risultano conseguenze fisiche al gesto di reazione del calciatore BAKARY.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica al calciatore WADE BAKARY a quattro giornate di squalifica
Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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