C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18/01/2018 – Delibera – Reclamo società USD BELFORTESE 1929 VARESE Camp. Juniores Reg. B Gir. A Gara del 09.12.2017 tra USD Belfortese 1929 Varese / Faloppiese Ronago C.U. n. 29 del CRL datato 14.12.2017.

Reclamo società USD BELFORTESE 1929 VARESE Camp. Juniores Reg. B Gir. A

Gara del 09.12.2017 tra  USD Belfortese 1929 Varese / Faloppiese Ronago

C.U. n. 29 del CRL  datato 14.12.2017.

La società USD BELFORTESE 1929 VARESE  ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale le ha inflitto la sanzione della perdita della gara per 0-3 in seguito all'interruzione, sostenendo che tale guasto si era verificato per un'infiltrazione d'acqua all'impianto di illuminazione in un campo sportivo preso in affitto da  un altro soggetto e che pertanto era mancante un nesso causale tra la condotta diligente da lei tenuta e l'evento verificatosi.

La Corte Sportiva d'Appello,  preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini anche alla squadra avversaria, osserva.

Dalla documentazione prodotta nel presente giudizio dalla società reclamante risulta provato che il guasto all'impianto di illuminazione si era verificato in seguito ad un'infiltrazione d'acqua non prevista né prevedibile e che il funzionamento dell'impianto non poteva essere ripristinato immediatamente.

Risulta altresì provato che l'impianto sportivo ove si svolgeva la gara non era di proprietà della società reclamante.

Alla luce di ciò, risulta provato che la gara è stata interrotta per causa non imputabile alla società reclamante  e che non sussiste un nesso di causalità fra condotta della stessa e l'evento determinatosi (interruzione della gara), tenendo conto delle condizioni in cui il guasto si è verificato e che non poteva essere nemmeno riparato in breve tempo.

Ne consegue che nel presente giudizio la società reclamante ha fornito una prova più che sufficiente, per ritenere sussistente la forza maggiore; e ciò anche alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza della corte di giustizia sportiva (decisione n. 17 del 24.6.2014).

Si deve quindi equo disporre la ripetizione della gara.

Tanto premesso e ritenuto, in riforma della decisione del GS impugnata

DISPONE

la ripetizione della gara, demandando agli organi competenti del CRL per i provvedimenti conseguenti.

Dispone l’accredito della relativa tassa se versata.

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