C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 08/02/2018 – Delibera – Reclamo società PONTE SEZ. CALCIO e SORISOLESE Cat. Juniores Prov. Gir. OT Gara del 13.01.2018 tra Ponte Sez. Calcio / Sorisolese C.U. n. 28 della delegazione di Bergamo datato 19.01.2018. ( Torneo “BONACINA”)

Reclamo società PONTE SEZ. CALCIO e SORISOLESE Cat. Juniores Prov. Gir. OT

Gara del 13.01.2018 tra  Ponte Sez. Calcio / Sorisolese

C.U. n. 28 della delegazione di Bergamo datato 19.01.2018. ( Torneo “BONACINA”)

 

Le società PONTE SEZ. CALCIO e SORISOLESE hanno entrambe promosso separati reclami, riuniti come da provvedimento in atti, avverso la decisione del Giudice Sportivo ritenendo che i seguenti giocatori non avrebbero invero partecipato alla rissa verificatasi nel corso della gara:

per la società Ponte Sez. Calcio: CHIESA Paolo, RICEPUTI Luca, ROTA Filippo, UBIALI Alex (tutti squalificati sino al 16/02/2018);

per la società Sorisolese: FIORONA Fabio, FIORONA Simone, GHILARDI Sebastiano (tutti squalificati sino al 16/02/2018).

I reclamanti richiedono l'annullamento della squalifica comminata dal GS avverso i giocatori sopra menzionati, non avendo, a loro detta, partecipato alla rissa e, non avendo quindi commesso alcun fatto violento.

La Corte Sportiva d'Appello, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentiti i presidenti delle società e lette le loro argomentazioni, richiesti quindi i chiarimenti e precisazioni all'arbitro alla luce delle contestazioni sollevate dai reclamanti, osserva.

Analizzato il referto arbitrale, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, nonchè il supplemento di rapporto e letti i chiarimenti tutti, risulta pacifico che al minuto 35° del secondo tempo, scoppiava una rissa e, venendo meno le condizioni di sicurezza, l'arbitro sospendeva la gara. Risulta inoltre accertato dalla documentazione acquisita che alla rissa partecipavano un totale di dodici giocatori delle rispettive squadre. Questi venivano singolarmente identificati. E' stato altresì oggetto di indagine ed ulteriore approfondimento l'analisi in ordine ad eventuali soggetti non coinvolti nel parapiglia. All'esito e sulla scorta delle ulteriori verifiche e precisazioni dell'arbitro, emergeva chiaramente che non erano stati inclusi nell'elenco degli espulsi i giocatori che non si erano resi responsabili di condotte attive violente.

Alla luce degli elementi emersi nel corso delle indagini e degli abituali criteri di giudizio di questa Corte, le decisioni assunte dal GS meritano di essere integralmente confermate.

Tanto premesso e ritenuto,

RIGETTA

i reclami proposti e dispone l’addebito delle relative tasse.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it