C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 15/02/2018 – Delibera – Reclamo società RHODENSE Camp. Promozione Gir. A Gara del 28.01.2018 tra USD Belfortese / FCD Rhodense C.U. n. 35 del CRL datato 01.02.2018.
Reclamo società RHODENSE Camp. Promozione Gir. A
Gara del 28.01.2018 tra USD Belfortese / FCD Rhodense
C.U. n. 35 del CRL datato 01.02.2018.
La società FCD RHODENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore CASTELNUOVO Gabriele per 6 giornate, sostenendo che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai fatti e che in particolare non si è verificato alcun contatto fisico tra il giocatore e il direttore di gara.
La Corte Sportiva d'Appello, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentita la reclamante, osserva.
Dal rapporto di gara e dal contesto in cui si sono verificati i fatti emerge che il gesto compiuto dal sig. CASTELNUOVO sia da qualificarsi irriguardoso e non violento nei confronti dell'arbitro.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene pertanto che la sanzione debba essere mitigata.
Tanto premesso e ritenuto,
RIDUCE
la squalifica comminata a tre gare e dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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