C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 22/02/2018 – Delibera – Reclamo della Società VILLANOVA D’ ARDENGHI Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 28.01.2018 tra Aquilotti Celeres / Villanova D’ Ardenghi. C.U. n. 28 della Delegazione di Pavia datato 08.02.2018.

Reclamo della Società VILLANOVA D' ARDENGHI  Camp. 3° Categoria Gir. A

Gara del 28.01.2018 tra Aquilotti Celeres / Villanova D' Ardenghi.

C.U. n. 28 della Delegazione di Pavia  datato 08.02.2018.

 

La società VILLANOVA D' ARDENGHI  ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore  STOPPINI Marcello per 5 giornate, sostenendo che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai fatti, tenuto conto che il giocatore è stato più volte provocato nel corso della gara con minacce e frasi intimidatorie che l' arbitro non può non aver udito e che in particolare non  corrisponde al vero che il giocatore STOPPINI Marcello abbia colpito nuovamente, al momento della espulsione, il giocatore degli Aquilotti Celeres, Castillo Pablo.

La Corte Sportiva d'Appello,  preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva.

Dal rapporto di gara e dal contesto in cui si sono verificati i fatti emerge che il calciatore  del G.S.D. Villanova D' Ardenghi ha colpito con un pugno violento l' avversario facendolo cadere a terra e procurandogli abbondante fuoriuscita di sangue dal labbro e dopo la espulsione colpiva nuovamente lo stesso con un pugno al volto. Tenuto conto che il referto arbitrale costituisce, secondo prassi consolidata della giurisprudenza federale, fonte privilegiata di prova, la sanzione inflitta dal G.S.appare congrua.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene pertanto che il reclamo non possa trovare accoglimento.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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