C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 22/02/2018 – Delibera – Reclamo società ASD S.LORENZO Camp. 2° Categoria Gir. B Gara del 04.02.2018 tra S.Lorenzo / Villa D’Ogna C.U. n. 31 della Delegazione di Bergamo datato 08.02.2018

  • società  ASD S.LORENZO  Camp. 2° Categoria Gir. B
  1. del 04.02.2018 tra S.Lorenzo / Villa D'Ogna

C.U. n. 31 della Delegazione di Bergamo datato 08.02.2018

 

La società ASD S.LORENZO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato i calciatori MERINGOLO Mattia per tre gare, MIGLIORATI Simone sino al 09.06.2018 nonchè l'allenatore BORLINI Abele sino al 20.04.2018. La società ASD San Lorenzo chiedeva altresì l'annullamento o quantomeno la riduzione delle due ammende di € 90,00 cadauna per aver permesso l'accesso al campo a persone estranee nonché per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro. 

 

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.

Come si evince dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, è emerso in modo inconfutabile e dettagliato come l'arbitro abbia individuato in modo preciso ed inequivocabile il calciatore MIGLIORATI Simone, il quale al termine della gara, mentre era impegnato a lavare le scarpe davanti alla porta degli spogliatoi, nel vedere l'arbitro arrivare dalla distanza di circa tre metri, calciava verso il direttore di gara il pallone in segno di disprezzo, colpendolo.

Tale grave comportamento merita sicuramente di essere censurato e la decisione del GS appare congrua anche secondo l'orientamento di questa Corte.

Per quanto concerne il calciatore MERINGOLO Mattia, lo stesso rivolgeva all'arbitro frasi gravemente offensive ed ingiuriose, oltre che minacciose. Conseguentemente, la sanzione di tre giornate di squalifica appare più che congrua.

In merito all'allenatore BORLINI Abele - come si legge in modo chiaro dal supplemento di referto del direttore di gara – quest'ultimo non solo offendeva con frasi irriguardose, ingiuriose e di minaccia l'arbitro, ma reiterava tale comportamento anche al termine della gara. Tenuto anche conto del ruolo che l'allenatore dovrebbe avere all'interno della squadra, la squalifica sino al 20.04.2018 non può che essere confermata.

Infine anche riguardo alle ammende, nessuna censura può essere fatta alla decisione del GS, essendo i fatti non contestati e la sanzione congrua.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso è pertanto non meritevole di accoglimento in nessuno dei suoi punti.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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