C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 22/02/2018 – Delibera – Reclamo società VISCONTEA PAVESE Camp. Promozione Gir. F Gara del 04.02.2018 tra Bastida / Viscontea Pavese C.U. n. 36 del CRL datato 08.02.2018
- società VISCONTEA PAVESE Camp. Promozione Gir. F
- del 04.02.2018 tra Bastida / Viscontea Pavese
C.U. n. 36 del CRL datato 08.02.2018
La società VISCONTEA PAVESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato l'allenatore DIANA Giacomo sino al 21.03.2018, chiedendo di annullare la squalifica o, in subordine, l'ammonizione per la persona fisica del Diana.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva.
Come si evince dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, viene analiticamente riportato come l’allenatore DIANA Giacomo, veniva alle mani con un calciatore avversario, con il quale si spingeva ed insultava. Tenuto conto del ruolo anche di esempio che dovrebbe avere l'allenatore della squadra, la sanzione inflitta dal GS pare essere congrua.
Si evidenzia che la richiesta avanzata dalla società reclamante che questa Corte ascoltasse l'allenatore è del tutto inammissibile, essendo il ricorso proposto direttamente dalla società e non personalmente dal sig. DIANA.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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